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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40898/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione a associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per tentata estorsione pluriaggravata con aggravante del metodo mafioso (capo 19). Il ricorrente contestava: insufficienza e carenza di incidenza indiziaria delle intercettazioni; inadeguatezza e inattendibilità dei riscontri, compresa l'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Carmelo Basile e Nicola Toffanin); omissione di confronto da parte del Tribunale del riesame con i rilievi difensivi; mancanza di elementi per ritenere l'aggravante di metodo mafioso nella tentata estorsione; e mancata valutazione delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso, chiedendo misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: intercettazioni e riscontri (richiesta di denaro in carcere, conversazioni su trasferimenti di denaro in Calabria, acquisto di stupefacente per il gruppo, discussioni su speculazione edilizia, reperimento di un capannone usato come base) indicano partecipazione organica al sodalizio; le dichiarazioni dei collaboratori hanno rafforzato il quadro. Quanto alla tentata estorsione, l'intercettazione e l'effettivo incendio dell'autovettura hanno evidenziato la modalità intimidatoria in interesse del sodalizio, giustificando l'aggravante ex art. 416-bis.1. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la sola decorrenza del tempo non supera la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa essere desunta da indizi gravi e precisi e da comportamenti che rivelino integrazione stabile e funzionale nel sodalizio.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante per i reati commessi con il metodo mafioso; interpretata come riferita alle modalità esecutive e all'interesse del sodalizio, non influenzata dalla successiva reazione della vittima.

  • art. 629, comma secondo c.p.

    Riguarda il delitto di estorsione con aggravazioni; nel caso la Corte ha condiviso l'applicazione dell'aggravante connessa al metodo mafioso.

  • art. 81, 110, 56 c.p.

    Norme sul concorso di persone nel reato e sulla continuazione; citate per inquadrare le fattispecie con più partecipi e plurime condotte.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di riproduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Individua i motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; con tale rubrica il ricorrente ha formulato i suoi tre motivi.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Relativa alla valutazione degli elementi indiziari nella fase cautelare; la Corte ha precisato che il siegno probatorio richiesto in cautela è diverso da quello del giudizio di merito.

  • art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.

    Regole probatorie del giudizio di merito; la Corte ha ricordato che in sede cautelare non si applicano gli stessi criteri probatori del giudizio di merito.

  • art. 273 c.p.p.

    Riguarda l'uso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la sentenza le considera elementi che possono corroborare il quadro indiziario se valutate con le cautele richieste.

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Attiene ai mezzi di prova e alla loro valutazione; invocata dal ricorrente per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito.

  • art. 274 c.p.p.

    Principio generale sulle misure cautelari e proporzionalità; richiamato nel confronto con la norma speciale dell'art. 275.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa della necessità della custodia cautelare nei reati indicati (tra cui quelli collegati a organizzazioni mafiose); la Corte ha affermato la prevalenza di tale presunzione salvo prova contraria specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione sulle spese processuali; usata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Adempimenti di cancelleria dopo la decisione di rigetto in cassazione; richiamata per gli obblighi esecutivi.

Massime di principio

  • In sede cautelare la valutazione degli indizi richiede minore rigore rispetto al giudizio di merito: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità.
  • Per il reato di associazione mafiosa la partecipazione può essere desunta da un quadro di 'facta concludentia' che dimostrino integrazione stabile e ruolo funzionale nel sodalizio, non necessariamente da un atto rituale formale.
  • Le intercettazioni, le attività operative (acquisto di stupefacenti per il gruppo, gestione di proventi, reperimento di locali) e gli atti materiali collegati sono elementi idonei a costituire gravi indizi se valutati nel loro contesto.
  • L'aggravante del metodo mafioso si fonda sulle modalità esecutive e sull'interesse del sodalizio nella condotta; la successiva reazione della vittima (es. denuncia) non esclude l'aggravante.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati connessi alla criminalità organizzata (art. 275, comma 3 c.p.p.) è forte: il decorso del tempo da solo non supera la presunzione; servono elementi specifici e concreti per ottenere misura meno afflittiva.
  • In cassazione il controllo sulla motivazione del giudice di merito è limitato alla verifica della congruenza e della non manifestà illogicità: l'omissione di un confronto formale con tutti i rilievi difensivi non determina automaticamente l'annullamento se la decisione risulta comunque adeguatamente motivata.

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