Cassazione Civile, Ordinanza n. 28825/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, concernente IRPEF, IRAP e IVA, impugnato dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo assorbente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, perché l'avviso era stato notificato prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura della verifica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, dell'art. 24 L. 4/1929 e dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la garanzia del contraddittorio senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che per IRPEF e IRAP, tributi non armonizzati, non sussiste l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo negli accertamenti a tavolino, mentre per l'IVA, tributo armonizzato, il contribuente avrebbe dovuto indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere per dimostrare la rilevanza della violazione del termine dilatorio. La CTR non aveva applicato correttamente questi principi. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale condizionato del contribuente, osservando che esso verteva su questioni assorbite e non decise in appello, e comunque che l'appello dell'Ufficio era sufficientemente specifico, poiché contestava in modo chiaro la decisione di primo grado e l'esito degli accertamenti bancari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Liguria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212
Il termine dilatorio di 60 giorni è rilevante per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati non opera, negli accertamenti c.d. a tavolino, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
art. 24 L. 7 gennaio 1929 n. 4
Richiamato unitamente alle altre norme sulla verifica fiscale, senza incidere sul principio decisivo accolto dalla Corte.
art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro dei poteri di controllo e accertamento fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara e univoca, anche sommaria, manifestazione della volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso incidentale per vizio processuale.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato per giustificare l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base del procedimento camerale semplificato.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali "a tavolino", l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non opera in modo uniforme per tutti i tributi: per quelli non armonizzati non è configurabile come regola generale, mentre per l'IVA la violazione del termine dilatorio può rilevare solo se il contribuente dimostra, con riferimento concreto, quali difese avrebbe potuto svolgere.
- La nullità dell'avviso per mancato rispetto del contraddittorio preventivo non può essere affermata in modo automatico: il contribuente deve allegare e provare la cd. prova di resistenza, indicando le osservazioni utili che sarebbero state prospettate tempestivamente.
- Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo; è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro e non equivoco la volontà di contestare la sentenza di primo grado e il nucleo delle ragioni della doglianza.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse quando investe questioni non decise perché assorbite dal giudice di merito, mancando una soccombenza attuale su quei punti; tali questioni possono essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio.
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