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Sentenza

Sentenza n. 1001/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 302/2023, emessa anche nei suoi confronti dal Dipartimento di Urbanistica ed Edilizia Privata, Divisione Edilizia Privata, Servizio di Vigilanza Edilizia e Agibilità, del Comune di Torino in data 21.12.2023 (e notificata al ricorrente a mezzo PEC il 27.12.2023), prot. edilizio n. 2023-4-21199, con cui l'Amministrazione comunale ha ingiunto al ricorrente (progettista e direttore dei lavori) di rimuovere quanto abusivamente eseguito e di ripristinare la destinazione d'uso dei locali dell'immobile sito in Torino, via Macerata n. 6;

Giustizia amministrativa202400276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza ingiunzione di rimozione delle opere abusive e ripristino della pregressa destinazione d'uso di un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Torino gli aveva ingiunto, quale progettista e direttore dei lavori, di rimuovere quanto abusivamente eseguito e di ripristinare la destinazione d'uso dei locali, originariamente produttiva e trasformata in terziaria per una scuola privata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 15, 16, 20, 23 e 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che l'ordinanza fosse fondata sul solo mancato pagamento degli oneri concessori da parte della società proprietaria; secondo il ricorrente, il mancato o ritardato pagamento avrebbe potuto determinare soltanto il recupero coattivo del credito, senza incidere sull'efficacia del titolo edilizio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 29 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, contestando l'estensione dell'ordine di ripristino al progettista e direttore dei lavori. Ha sostenuto che il progetto fosse conforme alla legge e agli strumenti urbanistici, che le opere fossero state eseguite conformemente al progetto asseverato e che egli non disponesse né giuridicamente né materialmente dell'immobile. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per una successiva sanatoria degli abusi e per l'alienazione dell'immobile, ma ha comunque difeso nel merito la legittimità dell'ordinanza.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'ordinanza era plurimotivata e si fondava su autonomi profili: mancato pagamento degli oneri, assenza della comunicazione di fine lavori, mancanza della pratica di agibilità, incompletezza e inefficacia della SCIA, difformità del piano interrato, con suddivisione di un unico locale in tre locali destinati a deposito. Il ricorrente aveva contestato esclusivamente il profilo degli oneri concessori, senza impugnare la difformità del piano interrato né la carenza della dichiarazione di fine lavori e della certificazione di agibilità. La permanenza di tali motivazioni autonome, non censurate, era sufficiente a sorreggere l'ordinanza e rendeva irrilevante la contestazione relativa agli oneri. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. In base al combinato disposto degli artt. 29 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, il direttore dei lavori ricopre una posizione di garanzia e deve vigilare costantemente sulla corretta esecuzione delle opere, contestando le irregolarità e, se necessario, rinunciando all'incarico. Il ricorrente non ha fornito prova in ordine alle difformità dal progetto autorizzato e al mancato perfezionamento della pratica di fine lavori, accertamenti comunali non contestati. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La SCIA alternativa al permesso di costruire costituiva il titolo edilizio utilizzato per gli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso.

  • art. 29 d.P.R. 380/2001

    Il direttore dei lavori è titolare di una posizione di garanzia e di un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, con responsabilità per l'omesso controllo delle irregolarità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal ricorrente in relazione all'estensione dell'ordine di ripristino ai soggetti coinvolti nell'intervento edilizio.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    L'ordinanza impugnata è stata adottata con espresso richiamo alla disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in difformità dal titolo abilitativo.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della contestazione degli effetti del mancato pagamento degli oneri concessori.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme relative al procedimento e al titolo edilizio.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    Rilevante per la certificazione di agibilità, la cui carenza costituiva uno degli autonomi profili posti a fondamento dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento sanzionatorio edilizio è fondato su una pluralità di motivazioni autonome e concorrenti, è sufficiente che una di esse resti valida o non venga tempestivamente e specificamente contestata perché l'atto continui a sorreggere la decisione amministrativa; le censure rivolte esclusivamente agli altri capi sono inammissibili per difetto di interesse.
  • Il ricorso contro un'ordinanza edilizia plurimotivata deve contestare specificamente tutti i distinti presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento della misura; la mancata impugnazione di un accertamento autonomo rende irrilevanti le censure relative agli altri motivi dell'atto.
  • Il direttore dei lavori assume, ai sensi degli artt. 29 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, una posizione di garanzia rispetto alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento e deve esercitare una vigilanza costante, contestare le irregolarità e, se necessario, rinunciare all'incarico.
  • In presenza di accertamenti comunali relativi a difformità esecutive e al mancato perfezionamento degli adempimenti edilizi, il direttore dei lavori non può escludere la propria responsabilità sanzionatoria mediante la mera affermazione della conformità del progetto o delle opere, senza fornire prova specifica delle circostanze dedotte.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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