Sentenza del 18/04/2016 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Sottoscrizione avviso di accertamento - Insussistenza requisiti soggettivi funzionario delegato - Onere della prova - Carenza legittimazione - Nullità dell'atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto perché l'Amministrazione finanziaria non ha dimostrato né il possesso dei requisiti soggettivi del funzionario sottoscrittore né l'esistenza della delega. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti e l'avviso di accertamento è stato annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che fosse stato sottoscritto da un funzionario privo dei requisiti soggettivi richiesti e senza adeguata prova della delega conferita dal capo dell'Ufficio. La carenza di legittimazione del sottoscrittore comporta, secondo la disciplina applicabile, la nullità dell'atto.
Norme richiamate
Disciplina sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'Amministrazione deve provare sia che il sottoscrittore possieda i requisiti soggettivi richiesti sia che abbia ricevuto una delega valida. In mancanza di tale prova, l'atto è nullo.
Massime di principio
- Quando la legge richiede che un atto tributario sia sottoscritto da un soggetto qualificato o delegato, la validità dell'atto dipende dalla dimostrazione dei relativi requisiti e della delega.
- Se il contribuente contesta specificamente la legittimazione del firmatario, spetta all'Amministrazione fornire la prova della qualifica e dell'esistenza della delega.
- La mancata produzione o dimostrazione della delega può determinare la nullità dell'avviso di accertamento, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.
- La contestazione deve riguardare in modo concreto la legittimazione del sottoscrittore; una volta sollevata, l'onere probatorio ricade sull'ente impositore.
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