Sentenza del 28/06/2019 n. 17508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006. L.V. contestava la quantificazione del valore dell'area edificabile, ritenuta eccessiva e non correttamente attualizzata rispetto agli anni d'imposta, sostenendo inoltre che nel 2005 il procedimento di formazione del piano urbanistico fosse ancora iniziale. Per l'annualità 2005 eccepiva anche la decadenza dell'ente dalla potestà impositiva, ritenendo tardiva la notifica dell'avviso effettuata il 30 dicembre 2011 anziché entro il 31 dicembre 2010. La s.r.l. P. contestava invece la riduzione della base imponibile operata dalla CTR, ritenendo illogico il metodo basato esclusivamente sul prezzo al metro quadrato di una diversa area compravenduta nel 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della s.r.l. P. e ha dichiarato assorbiti i motivi del ricorso principale di L.V. Ha rilevato che la CTR aveva determinato il valore dell'area per il 2005 utilizzando esclusivamente il prezzo unitario di un'altra compravendita, senza spiegare perché tale parametro dovesse prevalere sul prezzo concordato dalle parti nella stessa annualità e senza effettuare una comparazione concreta tra le due aree. Poiché il valore del 2006 era stato calcolato partendo dal valore erroneamente determinato per il 2005, anche tale valutazione risultava viziata. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10
La norma disciplina il versamento dell'ICI e il ricorrente l'ha invocata per sostenere che, avendo effettuato i versamenti ordinari, il termine per la notifica dell'accertamento relativo al 2005 dovesse decorrere dal versamento e scadere il 31 dicembre 2010.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
La disposizione è stata richiamata in relazione ai termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali. Nel caso concreto, la questione non è stata definitivamente esaminata perché il ricorso principale è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del ricorso incidentale.
Massime di principio
- La determinazione del valore fiscale di un'area edificabile non può fondarsi automaticamente sul prezzo al metro quadrato di una diversa compravendita: occorre motivare la comparabilità dei terreni considerando almeno ubicazione, superficie, destinazione urbanistica, caratteristiche edificatorie e condizioni della vendita.
- Quando il giudice utilizza un dato comparativo, deve spiegare perché lo ritiene più attendibile rispetto ad altri dati disponibili; l'assenza di tale confronto può integrare un vizio logico della motivazione.
- Se il valore di un'annualità viene calcolato prendendo come base il valore di un'altra annualità, un errore nella prima determinazione si riflette anche nella seconda.
- In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare la quantificazione dell'imponibile con una motivazione autonoma, coerente e fondata su elementi comparativi adeguatamente analizzati.
- L'accoglimento di un ricorso incidentale può rendere assorbito il ricorso principale, senza che la Corte di cassazione debba decidere le ulteriori questioni, come quella relativa alla decadenza dell'accertamento.
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