Circolare numero 138 del 13-07-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Autonomo Università e Ricerca (SAUR) per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 26 gennaio 2015 con il Sindacato Autonomo Università e Ricerca (SAUR), valida fino al 31 dicembre 2017, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili. È inoltre previsto che il rinnovo debba essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-SAUR per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-SAUR per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e Sindacato Autonomo Università e Ricerca (SAUR) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli iscritti. La disciplina riguarda soggetti, modalità operative, misura del contributo, rapporti finanziari e profili contabili.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta il 26 gennaio 2015, con approvazione richiamata nella determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere inoltrata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’art. 1 della convenzione richiama l’art. 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale. Possono rilasciare la delega i titolari di:
- pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- trattamenti amministrati dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata si riferisce alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
I dati della delega sono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Quando la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure;
- per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione sindacale deve inviare i dati della delega con modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova delega ha efficacia solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve indicare:
- l’Organizzazione revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale misura;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, affidati a livello centrale alla Direzione Generale e all’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- euro 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- euro 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- euro 0,74 per revoca delega telematizzata;
- euro 1,48 per variazione (revoca più acquisizione nuova delega);
- euro 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità, sospensione e recesso
La convenzione stabilisce che non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale.
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se pignoramenti siano già in corso o eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione, dietro presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre previsto il recesso unilaterale nei casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Al SAUR è attribuito il codice INPS A0.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25400, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27400, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale; nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.
Punti principali
Oggetto e durata della convenzione
La convenzione riguarda la riscossione, mediante trattenuta sulle pensioni, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti al SAUR. È stata sottoscritta il 26 gennaio 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Vi rientrano anche i pensionati amministrati dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici per effetto del rinvio dell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 si riferisce esclusivamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati l’ammontare del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare i dati telematicamente secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale minimo; 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione, 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente, 0,74 euro per revoca delega telematizzata, 1,48 euro per variazione (revoca più acquisizione nuova delega) e 0,04 euro per gestione delega.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Al SAUR è assegnato il codice INPS A0. Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti i conti GPA25400, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27400, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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