Circolare numero 137 del 13-07-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 9 marzo 2015 con la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.), valida fino al 31 dicembre 2017, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza, revoca e misura del contributo, oltre ai costi del servizio, alle clausole di esonero da responsabilità, al codice INPS assegnato e alle istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute.
Convenzione INPS-Federterziario Confimea per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-Federterziario Confimea per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà comunicazione della convenzione sottoscritta il 9 marzo 2015 con la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati alla delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono rilasciare la delega. Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS. La possibilità è estesa anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Resta invece esclusa l’applicazione dell’art. 23 octies della legge n. 485/72 nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda soltanto prestazioni pensionistiche derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, che riporta la misura del contributo sindacale e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e deve contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza degli effetti della delega
Quando la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere inviati all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, l’efficacia decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto procede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e allegazione degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è determinato come percentuale dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi e responsabilità
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 e risultano pari a:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca telematizzata;
- € 1,48 per variazione, intesa come revoca seguita da acquisizione di nuova delega;
- € 0,04 per gestione delega.
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie inerenti ai rapporti tra gli associati e l’associazione stessa, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Facoltà di sospensione e recesso dell’INPS
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se emergono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. La sospensione può essere disposta anche qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS AB. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali devono essere istituiti i conti:
- GPA25497, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27497, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 9 marzo 2015, ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono aderire alla trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Sono inclusi anche i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio dell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e corredata dagli estremi di un documento di identità valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. I dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve trasmettere telematicamente i dati e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente tale limite e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. Può altresì recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è AB. Ai fini contabili devono essere istituiti i conti GPA25497, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27497, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.
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