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Circolare

Circolare numero 135 del 06-07-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’ANIAC (Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 maggio 2015 con l’ANIAC per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute.

Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione stipulata con l’ANIAC per consentire la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione. Vengono disciplinati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità operative di acquisizione e trasmissione, la decorrenza degli effetti, la revoca, la misura del contributo, i costi applicabili e le principali clausole di tutela dell’INPS.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione, sottoscritta il 18 maggio 2015 e già approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti interessati

Possono utilizzare il servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La stessa possibilità è riconosciuta anche ai titolari di pensione amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Resta esclusa l’applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 si riferisce espressamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza è fissata dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede all’elaborazione della richiesta nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione per la quale risulti già attiva una delega a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti soltanto se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote previste sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari e costi del servizio

I rapporti finanziari e gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 della convenzione sono regolati a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
  • nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
  • revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
  • gestione delega: 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e poteri dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto di trattenuta da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, sull’acronimo o sul logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’ANIAC è assegnato il codice INPS AE. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni, sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25491, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27491, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale; nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.

Punti principali

Convenzione e durata

La convenzione con l’ANIAC, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, è stata sottoscritta il 18 maggio 2015 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione amministrate dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici per effetto del rinvio normativo. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega va rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione deve trasmettere telematicamente i dati della delega secondo le specifiche tecniche INPS e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto elabora la domanda nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non oltre il doppio del minimo; 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del minimo.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Gli articoli 6 e 7 disciplinano i rapporti finanziari, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca più acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’ANIAC è stato assegnato il codice INPS AE. Ai fini contabili si istituiscono i conti GPA25491, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27491, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

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