Circolare numero 136 del 13-07-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 maggio 2015 tra INPS e ANIAC per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle indennità di disoccupazione agricola. Vengono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia, i flussi di pagamento, gli obblighi dell’Organizzazione, le condizioni economiche del servizio e le clausole di tutela per l’INPS. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-ANIAC per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 maggio 2015 tra INPS e Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento disciplina sia gli aspetti operativi della delega e dei versamenti, sia i profili economici, di responsabilità e contabili connessi all’attuazione dell’accordo.
Ambito di applicazione e destinatari
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione e/o il trattamento speciale di disoccupazione agricola e che intendono versare contributi associativi all’ANIAC tramite trattenuta sulla prestazione. L’accordo è stato predisposto secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014.
Modalità di adesione e rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere trasmessa all’INPS in via telematica attraverso un’apposita delega, predisposta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e accompagnata dalla copia di un documento di identità.
La delega:
- vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
- non viene presa in considerazione se perviene successivamente alla domanda di prestazione;
- deve indicare l’Organizzazione con la sigla "ANIAC";
- deve riportare espressamente la misura del contributo dovuto.
Effetti della delega e casi di revoca o annullamento
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Qualora la prestazione venga revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Versamento delle trattenute e flussi informativi
L’INPS versa all’ANIAC gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese previste dall’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti sono eseguiti con quattro mandati nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
L’Istituto rende disponibili all’Organizzazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione vengono trasmesse anche le fatture del costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Corrispettivo del servizio e facoltà di recesso
L’ANIAC deve corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a € 0,80 per singola delega. La variazione annuale di tale costo sarà oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione, l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, contenzioso e manleva dell’INPS
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In presenza di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, previa semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e facoltà dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- perdita dei requisiti di legge necessari per la stipula;
- sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei successivi versamenti all’ANIAC sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25492: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell’ANIAC;
- GPA11492: rilevazione del debito verso l’ANIAC, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11492, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’ANIAC
La sede legale dell’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti è indicata in via del Tritone n. 169, Roma (RM).
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e/o del trattamento speciale di disoccupazione agricola che intendano versare contributi associativi a favore dell’ANIAC mediante trattenuta sulla prestazione. L’accordo è stato sottoscritto il 18 maggio 2015 ed è stato predisposto secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014.
Modalità di adesione e delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega specifica, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere firmata dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda. Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla ANIAC.
Effetti della delega e gestione delle somme
La misura del contributo associativo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo e trattenute sulla prestazione.
Versamenti all’Organizzazione e periodicità
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi online, fatturazione e comunicazioni
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali ulteriori comunicazioni connesse alla convenzione.
Costo del servizio e recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a € 0,80 per ogni delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di specifica comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, contenzioso e manleva
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sulla validità del rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Organizzazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, previa presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e facoltà di sospensione o recesso dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate, o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’ANIAC sono istituiti i conti GPA25492, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11492, per la rilevazione del debito verso ANIAC in contropartita del conto GPA35042. Le spese di esazione da trattenere sulle somme da versare all’ANIAC devono essere imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, in DARE del conto GPA11492, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede dell’Organizzazione
La sede legale dell’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC) è indicata in via del Tritone n. 169, Roma (RM).
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