Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 134 del 06-07-2015

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e A.N.S.A.P. per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono descritti modalità di riscossione, misura e costi del servizio, termini di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia e protezione dei dati, durata della convenzione e facoltà di recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni operative e contabili, con l’istituzione del codice causale W431 e dei relativi conti di imputazione e riparto, nonché gli adempimenti delle strutture territoriali per reportistica e rendiconto annuale.

Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definiti il perimetro della riscossione, le modalità di versamento tramite UNIEMENS, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e le istruzioni operative e contabili per la gestione delle somme.

Ambito della convenzione e natura del contributo

La convenzione è stata stipulata il 18 maggio 2015 tra INPS e l’Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.), con approvazione della determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, in attuazione della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Il contributo di assistenza contrattuale è quello previsto dai contratti di lavoro e dovuto dalle imprese iscritte all’associazione. La sua riscossione avviene in modo congiunto con quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità e la periodicità stabilite dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La circolare precisa che tale riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Modalità di riscossione e misura del versamento

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS.

Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.

L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

I costi del servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati per il 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione in esame è previsto il costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS.

Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto; dalla comunicazione l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Riversamento delle somme e gestione degli importi minimi

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale risultanti da UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione, senza interessi o altri accessori. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Contestualmente, le strutture periferiche dell’INPS mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare versato.

Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a euro 50,00.

È inoltre previsto che eventuali ritardi nelle rimesse, dovuti a difficoltà operative connesse alle prioritarie esigenze istituzionali dell’INPS, non comportino responsabilità dell’Istituto.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e rapporti con gli associati

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, di terzi e di chiunque altro per l’applicazione della convenzione. L’esonero riguarda espressamente anche eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti da creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, comprese le procedure in corso o già eseguite alla data di stipula.

L’Istituto resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L’associazione si impegna a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione. Tali spese sono quantificate nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare con riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Il rinnovo deve essere richiesto all’Istituto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC.

L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione a supporto. La sede dell’associazione è indicata in via Padova n. 13, Roma.

Istruzioni operative: codice W431 e flusso UNIEMENS

Per le imprese aderenti all’A.N.S.A.P. è attribuito il codice di nuova istituzione W431.

Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale W431, con significato "Ass. Contr. Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.)", e il relativo elemento previsto dal tracciato.

I contributi di assistenza contrattuale esposti nel flusso UNIEMENS con tale codice vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25493.

Aspetti contabili e procedure di ripartizione

A fronte dell’imputazione al conto GPA25493, la procedura registra il debito verso A.N.S.A.P. con la scrittura in partita doppia GPA35493 a GPA11493, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25493.

I saldi dei conti GPA25493 e GPA35493 devono risultare costantemente concordi. Per garantire tale concordanza, nonché la coerenza tra contabilità e ripartizioni delle denunce contributive pervenute tramite UNIEMENS, i conti GPA25493 e GPA35493 devono essere movimentati, con codice documento 95, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Le sedi devono stampare la reportistica resa disponibile dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio competente alla contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11493, mentre devono essere addebitate in avere le somme trattenute a titolo di rimborso spese sul conto GPA24042 e, se dovuta, l’imposta di bollo sul conto GPA25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11493 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite l’apposita procedura automatizzata.

Rendiconto annuale alle strutture territoriali

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere all’A.N.S.A.P. un apposito rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

La circolare richiama infine l’allegato n. 2, nel quale sono riportati i conti di nuova istituzione utilizzati per la gestione contabile della convenzione.

Punti principali

Oggetto e base convenzionale

Il 18 maggio 2015 INPS e A.N.S.A.P. hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione avviene da parte dell’INPS congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.

Misura del contributo e imputazione del versamento

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo indicato dal datore di lavoro in UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o di controllo sul versamento di tali contributi.

Costi del servizio

Per il 2015 il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 ed è pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, indicando periodo contributivo e ammontare del versamento. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a euro 50,00, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di tale importo.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese aderenti, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto in caso di giudizi relativi a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, sui poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto con lettera raccomandata A/R o PEC almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni dei dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni UNIEMENS e codice causale

Alle imprese aderenti è attribuito il codice di nuova istituzione W431. Nel flusso UNIEMENS deve essere validato il nuovo codice causale W431, con significato "Ass. Contr. Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.)", e il relativo elemento previsto dal tracciato.

Contabilizzazione e scritture contabili

I contributi evidenziati con il codice W431 sono imputati al conto GPA25493. Contestualmente la procedura registra il debito verso A.N.S.A.P. con la scrittura in partita doppia GPA35493 a GPA11493 per un importo pari a quello in avere nel conto GPA25493. I saldi dei conti GPA25493 e GPA35493 devono sempre concordare e i movimenti con codice documento 95 devono avvenire solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Reportistica, accrediti e rendiconto

Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per le imprese versanti, una per l’ufficio contabilità della sede e una da conservare agli atti. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11493, con addebito in avere dei conti GPA24042 per il rimborso spese e GPA25228 per l’imposta di bollo, se dovuta. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere all’associazione un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte e spese/bollo trattenuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.