Circolare numero 133 del 06-07-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ANIAC per la riscossione, tramite UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite modalità di riscossione e di riversamento delle somme all’associazione, costi del servizio, clausole di salvaguardia e di recesso, tutela dei dati personali e istruzioni contabili/operative per la gestione dei flussi e dei conti dedicati. Sono inoltre indicate la durata della convenzione, i termini per il rinnovo e gli adempimenti periodici delle strutture territoriali, incluso il rendiconto annuale entro il 31 maggio.
Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e istruzioni operative
Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC) per la riscossione, tramite il flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati modalità di raccolta, importi, riversamento all’associazione, profili di responsabilità, durata della convenzione e istruzioni operative e contabili per le strutture INPS.
Quadro normativo e finalità della convenzione
La convenzione è stata stipulata in data 18 maggio 2015 ed è richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa trova fondamento nella legge 4 giugno 1973, n. 311 e riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi è affidata all’INPS, che la effettua congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere a esazione coattiva.
Misura del contributo e criteri di imputazione
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Qualora il datore non versi integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata come contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non svolge interventi diretti né controlli sui datori di lavoro in relazione a tali versamenti.
Costi del servizio di riscossione
Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Ogni variazione annuale dei costi deve essere comunicata per iscritto all’associazione, che può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e gli ulteriori oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa alla sede nazionale dell’ANIAC le somme riscosse a titolo di contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio e senza riconoscimento di interessi o altri titoli. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione prevede un’ampia clausola di salvaguardia in favore dell’INPS. L’Istituto è esonerato, e l’associazione lo riconosce espressamente, da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’INPS è sollevato anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse a tali rapporti, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
La circolare prevede inoltre che l’INPS possa sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In mancanza di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, allegando la documentazione di supporto. La sede dell’ANIAC è indicata in via del Tritone n. 169, Roma.
Istruzioni operative e contabili
Alle imprese aderenti all’ANIAC è attribuito il nuovo codice causale "W432", da utilizzare nel flusso UNIEMENS con il significato di "Ass. Contr. Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC)". I contributi esposti con tale codice sono imputati in sede di specificazione contabile al conto GPA25494.
Per rilevare il debito verso l’associazione, la procedura predispone la scrittura in partita doppia GPA35494 a GPA11494, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25494. I saldi dei conti GPA25494 e GPA35494 devono sempre concordare; per garantire tale concordanza, nonché quella tra risultanze contabili e ripartizioni delle denunce UNIEMENS, i conti GPA25494 e GPA35494 devono essere movimentati, con codice documento "95", esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, accredito delle somme e rendiconto annuale
Le Sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una copia va alle imprese che hanno versato il contributo, una all’ufficio competente per la contabilità della sede e una resta agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in dare al conto GPA11494; sul medesimo conto vanno anche addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere sul conto GPA24042, e l’imposta di bollo, se dovuta, con contropartita in avere sul conto GPA25228.
L’eventuale saldo del conto GPA11494 presente a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite l’apposita procedura automatizzata. Inoltre, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere all’ANIAC un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute.
Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11494, GPA25494 e GPA35494.
Punti principali
Convenzione e base normativa
Il 18 maggio 2015 INPS e Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, insieme ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto e con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’INPS.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato il solo importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini di legge, la quota versata per assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito contributivo previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’INPS non effettua controlli o interventi diretti sui datori di lavoro rispetto a tali versamenti.
Costi del servizio e disciplina delle variazioni
Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione è pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Ogni variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto; da tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione, oltre alle spese, ogni altro onere anche fiscale inerente la convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione, senza interessi, le somme riscosse al netto dei costi del servizio entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono inoltre a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese, i terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse a tali rapporti, con quantificazione secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o nuove esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione scade automaticamente. È sempre possibile il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione a supporto. La sede ANIAC è indicata in via del Tritone n. 169, Roma.
Istruzioni UNIEMENS e contabilità
Alle imprese aderenti è attribuito il nuovo codice causale W432 da esporre nel flusso UNIEMENS con il significato di contributo di assistenza contrattuale ANIAC. I contributi sono imputati al conto GPA25494; per rilevare il debito verso l’associazione la procedura genera la scrittura GPA35494 a GPA11494. I conti GPA25494 e GPA35494 devono sempre concordare e vanno movimentati con codice documento 95 solo tramite procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, accredito somme e rendiconto annuale
Le Sedi stampano la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità e una per gli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi pagamenti sono imputati al conto GPA11494, con addebito delle trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e per imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del GPA11494 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono inviare all’associazione un rendiconto con gli importi riscossi, le somme corrisposte e le spese e imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11494, GPA25494 e GPA35494 di nuova istituzione.
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