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Circolare

Circolare numero 139 del 17-07-2015

Premessa 1. Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell’eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015. 2. I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015. 3. La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del D.lgls.151/2001. 4.Le domande all’INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 al T.U. maternità/paternità in materia di congedo parentale. In particolare, chiarisce che per il solo periodo sperimentale dal 25 giugno al 31 dicembre 2015 il congedo può essere fruito fino ai 12 anni di età del figlio, mentre l’indennità al 30% è riconosciuta fino ai 6 anni senza condizioni di reddito e, oltre tale limite, fino agli 8 anni solo se ricorrono determinati requisiti reddituali. Vengono inoltre disciplinati gli effetti sulla contribuzione figurativa, il riscatto dei periodi fuori dal rapporto di lavoro e le modalità telematiche di presentazione delle domande.

Estensione del congedo parentale e dell’indennizzo per lavoratori dipendenti

Estensione del congedo parentale e dell’indennità nel 2015

La circolare illustra l’attuazione delle modifiche al T.U. maternità/paternità introdotte dal d.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, emanato in attuazione della legge delega n. 183/2014 (Jobs Act). L’intervento riguarda in particolare il congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti, con effetti limitati in via sperimentale al solo anno 2015 e, precisamente, alle astensioni fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Quadro normativo e limiti temporali della riforma

La riforma modifica gli artt. 32, 34 e 36 del d.lgs. n. 151/2001, mentre altre disposizioni richiamate nel decreto saranno oggetto di successive istruzioni. La circolare precisa che l’entrata in vigore del decreto decorre dal 25 giugno 2015, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015. I benefici introdotti non sono stabilizzati, ma richiedono ulteriori decreti legislativi con adeguata copertura finanziaria per gli anni successivi. Restano invece recepite in via stabile le modifiche agli artt. 24 e 31 del T.U., che non sono oggetto della presente circolare.

Estensione della fruibilità del congedo parentale a 12 anni

La modifica principale consiste nell’elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale entro cui ciascun genitore può fruire del congedo parentale per ogni bambino. Rimangono invariati i tetti massimi di durata:

  • 6 mesi per ciascun genitore;
  • 7 mesi per il padre lavoratore dipendente se fruisce di almeno 3 mesi di congedo parentale;
  • 10 mesi complessivi tra i genitori;
  • 11 mesi complessivi se il padre fruisce di almeno 3 mesi;
  • 10 mesi in caso di genitore solo.

Per l’anno 2015, dunque, i genitori dipendenti possono utilizzare i periodi residui di congedo parentale fino al compimento del 12° anno di vita del figlio, purché la fruizione avvenga nel periodo coperto dalla riforma. La disciplina si applica anche a adozione e affidamento: i genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, sempre con il limite massimo della maggiore età del minore.

La circolare chiarisce anche con un esempio pratico che, se una domanda è presentata il 15 dicembre 2015 per un periodo che si estende oltre il 31 dicembre 2015, la fruizione è riconosciuta solo per la parte di congedo ricadente entro il 31 dicembre 2015, qualora il minore abbia già superato gli 8 anni alla data di inizio del congedo.

Indennità al 30%: fino a 6 anni senza requisiti reddituali

L’art. 34, come modificato, riconosce l’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera per i periodi di congedo parentale fruiti entro il 6° anno di età del bambino, fino a un massimo complessivo di 6 mesi tra i genitori. La precedente soglia dei 3 anni viene dunque estesa a 6 anni.

Per adozione e affidamento, l’indennità spetta per i periodi fruiti entro 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia, senza applicazione di condizioni di reddito. La circolare evidenzia che, rispetto alla disciplina precedente, la novità rende indennizzabili anche i periodi di congedo fruiti tra il 3° e il 6° anno di età del bambino, purché non si superi il limite complessivo di 6 mesi indennizzati tra entrambi i genitori.

Indennità subordinata al reddito tra 6 e 8 anni

I periodi di congedo parentale eccedenti il limite complessivo di 6 mesi, oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni di età del bambino, restano indennizzabili nella misura del 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Per il 2015 la soglia è indicata in euro 6.531,07, valore provvisorio.

La circolare precisa che, rispetto alla disciplina previgente, il limite degli 8 anni resta invariato come soglia oltre la quale continua a operare il regime di indennizzo condizionato al reddito. Vengono richiamati esempi applicativi che evidenziano come, in presenza di residui di congedo, l’indennizzo possa spettare subordinatamente alle condizioni reddituali quando siano già stati utilizzati i 6 mesi complessivi indennizzabili senza limiti di reddito.

Periodi non indennizzabili tra 8 e 12 anni

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni di età del bambino, oppure tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non danno diritto ad alcuna indennità. La riforma, quindi, ha ampliato il periodo di fruizione del congedo fino a 12 anni, ma non ha esteso l’area dell’indennizzabilità oltre gli 8 anni.

È riportato anche un esempio di genitore solo con figlio di 11 anni e residui 10 mesi di congedo: il congedo può ancora essere fruito entro i 12 anni, ma non è indennizzabile.

Contribuzione figurativa e riscatto dei periodi

La circolare chiarisce che, in coerenza con gli artt. 32, 34 e 35 del d.lgs. n. 151/2001, la fruizione del congedo parentale nel periodo 25 giugno-31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino, o fino al 12° anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

Per i periodi fruiti dal 7° anno di vita in poi, ai fini della valorizzazione contributiva si applica l’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, con retribuzione convenzionale e possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti volontari. Inoltre, l’estensione della fruibilità del congedo si riflette anche sul beneficio di cui all’art. 35, comma 5, relativo al riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro.

Presentazione delle domande e fase transitoria

Le domande di congedo parentale devono essere presentate in modalità telematica, anche per i periodi resi fruibili dalla riforma. La procedura informatica è stata aggiornata per consentire l’acquisizione di tali periodi.

Per la fase transitoria, necessaria all’adeguamento della domanda telematica, la circolare rinvia al messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015, che disciplina le modalità operative temporanee.

Punti principali

Ambito della riforma e periodo di applicazione

La circolare dà attuazione alle modifiche del d.lgs. n. 80/2015 al T.U. maternità/paternità, limitatamente agli artt. 32, 34 e 36, in materia di congedo parentale. Le nuove disposizioni operano in via sperimentale solo per l’anno 2015 e, poiché il decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015, si applicano alle giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Estensione del termine di fruizione del congedo parentale

Il diritto a fruire del congedo parentale viene esteso dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino. Rimangono invariati i limiti massimi complessivi: 6 mesi per ciascun genitore, elevabili a 7 per il padre che utilizzi almeno 3 mesi; limite complessivo di 10 mesi tra i genitori, elevabile a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi; 10 mesi in caso di genitore solo. La regola si applica anche ad adozione e affidamento, entro 12 anni dall’ingresso in famiglia, fermo restando che il congedo non può essere fruito oltre la maggiore età del minore.

Nuovo criterio di indennizzabilità fino a 6 anni

L’indennità di congedo parentale pari al 30% della retribuzione spetta fino al compimento del 6° anno di età del bambino, anziché fino al 3° anno, entro il limite massimo complessivo di 6 mesi tra i genitori. Per adozioni e affidamenti, il diritto all’indennità si riconosce per i periodi fruiti entro 6 anni dall’ingresso in famiglia, a prescindere dalle condizioni di reddito.

Indennizzo subordinato a condizioni di reddito tra 6 e 8 anni

I periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi complessivi, oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni di età del bambino, sono indennizzati al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione AGO. Per il 2015 tale soglia è indicata in euro 6.531,07 (valore provvisorio).

Periodi non indennizzabili tra 8 e 12 anni

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino, o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in alcun caso indennizzati. La riforma, quindi, amplia il periodo di fruibilità del congedo senza estendere oltre gli 8 anni il diritto all’indennità, salvo i casi già previsti entro i limiti sopra indicati.

Contribuzione figurativa e riscatto

Per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015 la copertura figurativa opera fino al 12° anno di vita del bambino, o fino al 12° anno dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento. Per i periodi fruiti dal 7° anno di vita in poi si applica la disciplina dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, con riferimento alla retribuzione convenzionale e alla possibilità di integrazione mediante riscatto o versamenti volontari. L’allungamento della fruibilità si riflette anche sul riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro.

Domanda telematica e periodo transitorio

Le domande di congedo parentale devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica; le applicazioni informatiche sono state aggiornate per acquisire i nuovi periodi fruibili. Per il periodo transitorio necessario all’adeguamento della procedura, la circolare rinvia al messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015.

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