Sentenza n. 938/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento dell'autorizzazione n. 55/32/2024 del 16 dicembre 2024, pubblicata il 28 dicembre 2024 (doc. 1), rilasciata per la realizzazione, nel Comune di Ostiglia (MN), di un impianto di accumulo della potenza di 249 MW denominato “Ostiglia Bess” e delle opere connesse, dal Direttore Generale del Dipartimento per l'Energia - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e di ogni atto ad esso consequenziale, presupposto o comunque connesso, tra cui, in particolare, i pareri pronunciati in ordine al progetto autorizzato, riportati nell'Allegato A dell'autorizzazione .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione ministeriale alla realizzazione nel Comune di Ostiglia di un impianto di accumulo elettrico della potenza di 249 MW e delle opere connesse
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato l'autorizzazione ministeriale e gli atti presupposti e consequenziali, inclusi i pareri richiamati nell'allegato all'autorizzazione, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, tutti i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, chiedendo la compensazione delle spese. L'atto è stato sottoscritto per accettazione dalla società controinteressata, mentre non risulta notificato alle altre parti del giudizio. Non sono stati quindi esaminati i vizi di legittimità originariamente dedotti contro l'autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., debba essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti, mediante notificazione, dichiarazione resa in udienza o altra forma equipollente idonea a dimostrare la conoscenza dell'atto. Poiché la rinuncia non era stata notificata alle altre parti, essa è stata considerata irrituale nei loro confronti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 85, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale può valere come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e giustificare la declaratoria di improcedibilità. Nei confronti della società controinteressata, che aveva sottoscritto l'atto per adesione, il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia. Nei confronti delle altre parti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha inoltre affermato che il principio dispositivo impedisce al giudice di proseguire d'ufficio il processo o di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non configurandosi una giurisdizione oggettiva sull'illegittimità degli atti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia richiede la provenienza dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale e la conoscenza formale da parte delle altre parti, conseguibile mediante notificazione, dichiarazione in udienza o forme equipollenti.
art. 85, comma 4, c.p.a.
La rinuncia irrituale può integrare una manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
Anche una rinuncia non formalmente perfezionata può giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La manifestazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio comporta l'improcedibilità, quando non ricorrono i presupposti formali per dichiarare l'estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale e deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti; tale conoscenza può risultare anche da forme equipollenti, quali una dichiarazione resa in udienza o la sottoscrizione per adesione dell'atto da parte delle difese delle parti costituite.
- La mancata notificazione della rinuncia non consente, nei confronti delle parti che non ne abbiano avuto formale conoscenza, di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia; tuttavia, l'atto può valere come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse e determinare l'improcedibilità del ricorso.
- Quando la rinuncia è sottoscritta per adesione dalla controparte interessata, il giudizio può essere dichiarato estinto nei suoi confronti anche senza una separata notificazione dell'atto.
- In applicazione del principio dispositivo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio; il giudice deve prenderne atto e non può proseguire d'ufficio il processo per accertare l'illegittimità dell'atto in assenza di uno specifico interesse di parte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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