Sentenza n. 337/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2345 del 2025: OTTEMPERANZA della Sentenza n. 194/2024 emessa dal Tribunale di Novara in data 4/7/2024. quanto al ricorso n. 3430 del 2025: per l'ottemperanza della Sentenza n. 143/2024 pubbl. il 23/05/2024 dal Tribunale di Novara nel giudizio rubricato al n. RG 556/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui ha il Tribunale di Novara in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Simona Bordini a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente per gli a.s. 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 e, 2022-23; quanto al ricorso n. 3432 del 2025: per l’ottemperanza della Sentenza n. 2141/2023 pubbl. il 29/11/2023 dal Tribunale di Torino nel giudizio rubricato al n. RG 1640/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale di Torino accerta il diritto del ricorrente, con riferimento agli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, di sentenze passate in giudicato sul riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti tre ricorsi per l'ottemperanza di altrettante sentenze passate in giudicato, emesse dai Tribunali di Novara e Torino, che avevano accertato il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nei rispettivi titoli giudiziali. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva dato esecuzione alle sentenze. Non sono quindi rimaste contestazioni attuali sull'adempimento, mentre è stata mantenuta la domanda relativa alle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha previamente riunito i tre ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione era disposta esclusivamente per ragioni organizzative, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni. Preso atto dell'avvenuto adempimento dell'amministrazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha posto le spese a carico del Ministero perché l'esecuzione dei titoli giudiziali è intervenuta soltanto dopo la proposizione dei ricorsi per ottemperanza. Per ciascun ricorso ha liquidato complessivamente € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale sono stati proposti i ricorsi per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta esecuzione dei titoli giudiziali da parte dell'amministrazione comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La riunione di ricorsi per ottemperanza con contenuto omogeneo può essere disposta per ragioni organizzative e di economia processuale, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni né sulla distinta liquidazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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