Sentenza n. 4181/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., del parziale oscuramento dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e di tutta la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria, in relazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto per gli ospedali di Comunità di Tradate e Luino per un periodo di anni 1, dal 31.03.2026 al 30.3.2027, Lotti 1 e 2 con rispettivi CIG BA1C42FBE1 e BA1C430CB4; - del contestuale diniego implicito all’ostensione integrale della suddetta documentazione e di tutti gli altri atti, verbali e documenti di gara la cui ostensione è obbligatoria ex art. 36 D.Lgs 36/2023; - della determinazione n.544 del 23.03.2026, laddove non recante la pubblicazione della documentazione di cui sopra; - di ogni nota o provvedimento, nessuno escluso, eventualmente adottato in proposito, oltre che di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione richiesta con istanza di accesso, ai sensi degli artt. artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, e per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente a trasmettere e/o esibire, in versione integrale, la documentazione in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: oscuramento parziale dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e della documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, nonché mancata ostensione degli atti presupposti all'aggiudicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto presso gli Ospedali di Comunità di Tradate e Luino, ha chiesto l'accesso alla documentazione di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante ha pubblicato e trasmesso soltanto parte della documentazione, oscurando dati personali contenuti nella documentazione amministrativa, ampie parti dell'offerta tecnica e i prezzi unitari dell'offerta economica, senza adottare una decisione esplicita e adeguatamente motivata sulle ragioni dell'oscuramento. La ricorrente ha dedotto il diritto all'ostensione integrale della documentazione amministrativa, delle offerte tecnica ed economica, degli atti relativi alla verifica dell'anomalia, alla verifica dei requisiti e di tutti gli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione. Quanto all'offerta tecnica, la stazione appaltante ha giustificato gli oscuramenti richiamando genericamente contenuti operativi interni, modulistica proprietaria, procedure aziendali, curricula, strumenti HR, materiali didattici e format interni, nonché l'inutilità difensiva delle parti non valutate dalla commissione. L'aggiudicataria aveva a sua volta opposto generici riferimenti al proprio sistema di gestione della qualità, alle competenze interne, alle prassi operative e alle esperienze maturate, qualificandoli come segreti tecnici o commerciali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha anzitutto delimitato l'oggetto dell'istanza, ritenendo che essa comprendesse non solo la documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, ma anche le offerte dei concorrenti rilevanti, i verbali e tutti gli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione, inclusi gli atti relativi alla verifica dell'anomalia e dei requisiti. Ha riconosciuto alla ricorrente, quale concorrente collocata nei primi cinque posti della graduatoria, la legittimazione all'accesso speciale previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, senza necessità di dimostrare uno specifico interesse concreto e attuale ulteriore. Ha ritenuto illegittimo l'oscuramento dei dati personali contenuti nella documentazione amministrativa, poiché la disciplina degli accessi agli atti di gara non prevede, per tali dati, un'esclusione automatica e generale. Ha ritenuto illegittimo anche l'oscuramento massivo dell'offerta tecnica: la stazione appaltante non può sottrarre documenti all'accesso sulla base di una propria valutazione circa la loro inutilità ai fini difensivi o la loro mancata incidenza sulla valutazione della commissione. L'accesso può essere limitato soltanto nei casi previsti dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in particolare quando siano individuati, mediante dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente, effettivi segreti tecnici o commerciali. Il richiamo generico al know-how, al sistema qualità, alle esperienze aziendali e alle prassi interne non dimostra la sussistenza di un segreto tutelabile. Anche in presenza di un segreto, l'oscuramento deve essere puntuale, selettivo e motivato, mentre l'oscuramento integrale o di ampi blocchi dell'offerta richiede una specifica motivazione circa l'impossibilità di isolare le sole informazioni riservate. È stato riconosciuto il diritto all'accesso anche ai prezzi unitari dell'offerta economica, non essendo stata fornita alcuna concreta dimostrazione della loro natura riservata. Sono stati inoltre ricompresi nell'obbligo ostensivo gli atti della verifica dell'anomalia, della verifica dei requisiti e tutti gli atti, verbali, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione. Il TAR ha ordinato alla stazione appaltante di consentire l'accesso, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla documentazione amministrativa, alle offerte tecniche ed economiche integrali e agli ulteriori atti richiesti, salva la possibilità di individuare, con riferimento alla verifica dell'anomalia, singoli elementi effettivamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 36/2023
accesso speciale agli atti di gara da parte dei candidati o offerenti non definitivamente esclusi e dei primi cinque concorrenti in graduatoria; disponibilità delle offerte e degli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione
Il concorrente collocato nei primi cinque posti è legittimato ad accedere alla documentazione di gara e agli atti presupposti all'aggiudicazione senza necessità di dimostrare uno specifico interesse concreto e attuale ulteriore; non è consentito l'oscuramento generalizzato dei documenti, salvo le limitazioni previste dalla disciplina dei segreti tecnici e commerciali.
art. 35 d.lgs. 36/2023
possono essere esclusi ... informazioni ... che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali
L'accesso agli atti di gara può essere limitato soltanto nei casi normativamente previsti. I segreti tecnici o commerciali devono essere indicati con dichiarazione motivata e comprovata e l'oscuramento deve essere puntuale e selettivo.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali
Il generico richiamo al know-how, alle esperienze aziendali, alle prassi operative o al sistema di gestione della qualità non è sufficiente: occorre dimostrare la segretezza, la rilevanza economica e l'adozione di misure di protezione adeguate.
art. 35, comma 4, lett. b), d.lgs. 36/2023
è vietato l'accesso e ogni forma di divulgazione in relazione ai pareri legali acquisiti ... alle relazioni riservate ... e alle piattaforme digitali e infrastrutture informatiche ... coperte da diritti di privativa industriale
Le ipotesi di esclusione assoluta riguardano esclusivamente le categorie espressamente indicate dalla disposizione e non comprendono, in via generale, i dati personali contenuti nella documentazione amministrativa dell'offerente.
art. 116 c.p.a.
accesso in corso di causa
La controversia è stata trattata con il rito ordinario dell'accesso, non essendo state adottate specifiche determinazioni della stazione appaltante sull'oscuramento contestabili con il rito accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
art. 98 d.lgs. 30/2005
le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-commerciali devono rispondere ... a requisiti di segretezza e rilevanza economica e ... essere soggette ... a misure di protezione ragionevolmente adeguate
La nozione di segreto tecnico o commerciale richiede la compresenza di segretezza, valore economico e adeguate misure di protezione da parte del legittimo detentore.
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di affidamento oggetto della controversia è stata indetta con procedura aperta.
Massime di principio
- Il concorrente non definitivamente escluso collocato nei primi cinque posti della graduatoria è legittimato ex lege ad accedere agli atti di gara e agli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione, senza necessità di dimostrare uno specifico interesse difensivo ulteriore.
- Nella documentazione amministrativa dell'aggiudicatario non possono essere oscurati in via generale i dati personali delle persone fisiche menzionate negli atti, poiché la disciplina speciale dell'accesso agli atti di gara non prevede per tali dati un'esclusione automatica, salva la ricorrenza di una specifica causa normativa di esclusione.
- La stazione appaltante non può limitare l'accesso all'offerta tecnica sulla base di una propria valutazione circa l'inutilità delle parti richieste per la difesa, la loro mancata valutazione da parte della commissione o la loro irrilevanza ai fini dell'impugnazione; le limitazioni sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Il segreto tecnico o commerciale rilevante ai fini dell'esclusione dall'accesso deve essere indicato dall'offerente con dichiarazione motivata e comprovata e deve riguardare informazioni caratterizzate da effettiva segretezza, rilevanza economica e adeguate misure di protezione; il generico richiamo al know-how, alle esperienze aziendali o alle procedure interne non è sufficiente.
- L'oscuramento dell'offerta tecnica deve essere puntuale, selettivo e specificamente motivato. L'oscuramento integrale o di interi blocchi richiede la dimostrazione dell'impossibilità di isolare le sole informazioni realmente riservate e di una prevalenza concreta della tutela del segreto sul diritto di accesso.
- Gli atti della verifica dell'anomalia, della verifica dei requisiti e, in generale, tutti gli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione rientrano nell'oggetto dell'accesso speciale previsto per i concorrenti legittimati, salvo l'eventuale individuazione di singoli elementi effettivamente coperti da segreto tecnico o commerciale secondo le modalità prescritte dalla legge.
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