Sentenza n. 10857/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente l’8 aprile 2026, con la quale è stato dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione. Per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, senza esame della legittimità del giudizio di inidoneità o dell’omessa convocazione al tirocinio. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica all’ammissione al concorso per 137 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano e omessa inclusione nel diario di convocazione per il tirocinio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno lo aveva giudicato non idoneo sotto il profilo psico-fisico all’ammissione al concorso pubblico per 137 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano, nonché l’avviso di convocazione al tirocinio, nella parte in cui il suo nominativo non figurava nell’elenco dei concorrenti ammessi. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso, poiché il giudizio non esamina il merito delle censure.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La sentenza dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La sentenza richiama la disciplina dei dati personali relativi alla salute per giustificare l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate, secondo la valutazione del giudice.
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