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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21529/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria per il furto con scasso avvenuto nella gioielleria della ricorrente. La ricorrente deduceva, tra l'altro, che la Corte d'Appello aveva illegittimamente dichiarato inutilizzabili documenti prodotti in primo grado (per presunta tardività del deposito ex art. 183 c.p.c.), aveva escluso a priori la valenza probatoria di inventari e bilanci, aveva applicato impropriamente il principio della "ragione più liquida" senza valutare l'an debeatur richiesto in appello, aveva rifiutato l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile e non aveva proceduto, ove necessario, alla liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (riguardante l'illegittimo rilievo d'ufficio della tardività dei documenti ex art. 183 c.p.c.), ha rigettato il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame del merito (compreso il pieno esame dei documenti che la Corte d'appello aveva ritenuto inutilizzabili) e per la liquidazione delle spese, anche di questo grado.

Norme richiamate

  • art. 183, c.p.c.

    Regime delle preclusioni e termini per la produzione documentale: la Corte afferma che il rilievo della violazione può essere fatto d'ufficio ma entro il periodo in cui sussiste il potere officioso; oltre tale momento non può il giudice d'appello rilevare tardività ex officio se ciò impedisce alla parte di far valere i documenti tempestivamente prodotti in primo grado

  • art. 161, c.p.c.

    Principio del giudicato interno: la Corte ricorda che il giudice d'appello non può escludere documenti già valutati dal primo giudice in assenza di specifici motivi di gravame che contestino tale valutazione

  • art. 345, c.p.c.

    Divieto di "nova" in appello: la Cassazione chiarisce che la regolarizzazione formale in appello di documenti di cui erano già state depositate copie in primo grado può essere ammessa, ma gli atti nuovi (ad es. attestazioni notarili o dichiarazioni di conformità) non possono essere considerati meri "originali" della copia già prodotta se introducono elementi autonomi

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    Nullità e rilevabilità: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui certe nullità hanno limiti temporali di rilevabilità e che il potere officioso del giudice non è indefinito; quando il potere cessa, torna ad avere efficacia la regola della preclusione

  • art. 115 e 116, c.p.c.

    Apprezzamento della prova: i principi sulla valutazione delle prove e sull'onere probatorio devono impedire l'esclusione aprioristica della valenza probatoria di documenti; il giudice deve motivare l'eventuale inattendibilità e non escludere "a priori"

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Riferimento specifico alla regolarizzazione in appello: la Corte distingue tra la semplice produzione dell'originale di documento già depositato in copia e la produzione di atti nuovi quali attestazioni di conformità, che non rientrano nell'eccezione

  • art. 2425 e 2427 c.c.

    Norme sul contenuto del bilancio e della nota integrativa: la Corte osserva che eventuali irregolarità formali del bilancio o della nota integrativa non determinano automaticamente la perdita della valenza probatoria, e il loro giudizio deve essere compiuto nel merito, non con esclusione aprioristica

  • art. 61 e 191, c.p.c.

    CTU e mezzi istruttori: la questione se disporre una consulenza tecnica d'ufficio dipende dalla necessità tecnica dell'accertamento; la Corte segnala che il rifiuto di una CTU non può essere fondato su un'esclusione preventiva della documentazione prodotta

  • art. 1226 c.c.

    Liquidazione equitativa del danno: richiamata dalla ricorrente, la norma è stata oggetto di censura ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito, essendo la questione assorbita dal vizio procedurale riscontrato

  • art. 394 c.p.c.

    Effetto della cassazione e rinvio: la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame nel merito da parte della Corte d'appello in diversa composizione

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può, oltre un certo momento processuale, rilevare d'ufficio la tardività della produzione documentale se ciò impedisce alla parte di avvalersi di documenti correttamente depositati nel primo grado; eccezioni e rilievi d'ufficio hanno limiti temporali.
  • La produzione in appello dell'originale di un documento di cui era già stata depositata copia in primo grado è in linea di principio ammissibile per regolarizzazione formale; tuttavia, atti nuovi (es. attestazioni notarili o dichiarazioni di conformità) che introducono elementi autonomi non rientrano in tale regolarizzazione e possono essere considerati nuova prova.
  • Non è lecito escludere a priori la valenza probatoria di bilanci, inventari o conti aziendali: l'eventuale inattendibilità va valutata motivatamente nel merito e non può costituire motivo automatico per negare ogni efficacia probatoria.
  • Quando la prova contabile è centrale e controversa, il giudice deve valutare la necessità di una consulenza tecnico-contabile; il rifiuto della CTU non deve fondarsi su un'esclusione preventiva dei documenti prodotti.
  • Il principio della "ragione più liquida" può essere usato per trattare il problema della quantificazione del danno, ma non esime il giudice dall'accertare, se opportuno e contestato, l'an debeatur (l'esistenza dell'evento dannoso) quando tale accertamento è sollecitato in appello.
  • La cassazione per vizi procedurali relativi all'esclusione della prova comporta spesso il rinvio per nuovo esame del merito: in casi analoghi è probabile che la controversia venga riaperta e che sia necessario riesaminare integralmente le prove documentali e, se del caso, disporre accertamenti tecnici.

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