Cassazione Penale, Sentenza n. 29737/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le imputate hanno impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. n.4/2019, censurando la valutazione delle presunte false dichiarazioni rese nella DSU/ISEE per ottenere il reddito di cittadinanza. Denunciano omissioni nella indicazione di beni (auto, quote immobiliari), redditi (ratei pensionistici percepiti indebitamente dalla Rizzo) e la falsa attestazione dello stato di occupazione della Del Giudice (titolare di impresa individuale), nonché vizio di motivazione nella decisione di merito circa il superamento delle soglie reddituali previste dalla normativa sul beneficio.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi: il motivo relativo alla Rizzo è infondato perché il computo aritmetico dei redditi (inclusi i ratei pensionistici indebitamente percepiti) porta al superamento della soglia consentita applicando la scala di equivalenza; il motivo relativo alla Del Giudice è ugualmente infondato, anche alla luce dell'uso della DSU/ISEE della madre Rizzo per ottenere il beneficio e delle omissioni patrimoniali/reddituali contestate. Entrambe sono condannate al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma penale contestata relativa alle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la sentenza conferma la rilevanza penale delle mendaci attestazioni nella DSU/ISEE.
art. 2 d.l. 4/2019, comma 1, lett. b), n.4) e comma 4 (scala di equivalenza)
tra i requisiti di accesso occorre che il nucleo familiare abbia "un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione"; la scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1 (2,2 se presenti persone con disabilità grave o non autosufficienza).
La Corte ha applicato tale disposizione in modo aritmetico: i redditi indebitamente percepiti vanno computati ai fini del confronto con la soglia moltiplicata per la scala di equivalenza; non essendo dedotte condizioni che permettano incrementi ulteriori, il calcolo ha fatto emergere il superamento del limite.
Massime di principio
- Per il reddito di cittadinanza la verifica dell'ammissibilità è essenzialmente aritmetica: vanno computati tutti i redditi e i patrimoni rilevanti e confrontati con la soglia modulata dalla scala di equivalenza.
- Omissioni di beni o redditi di valore trascurabile non incidono sul diritto al beneficio; invece somme rilevanti (es. ratei pensionistici) devono essere computate e possono determinare il superamento della soglia.
- La qualifica soggettiva (es. titolarità di impresa) non è in se stessa determinante: rileva il saldo economico e patrimoniale prodotto dall'attività, non la mera denominazione.
- L'utilizzo di una DSU/ISEE mendace (anche intestata ad altro componente) costituisce elemento decisivo e rende più solida la posizione accusatoria, anche se la quantificazione puntuale dei redditi aziendali è carente.
- La prova dell'operare "in nero" o di ricavi non dichiarati richiede elementi probatori specifici: sospetti o massime di esperienza non sostituiscono la necessaria quantificazione, salvo che vi sia altro elemento (es. uso di ISEE falso) che integri il quadro probatorio.
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