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Sentenza

Sentenza del 13/10/2016 n. 927 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA- Recupero indebita detrazione IVA. Onere della prova all'Amm/ne. Regime speciale del margine- Onere della prova al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006, contestando: la carenza di motivazione degli atti per il rinvio a processi verbali di constatazione non notificati; il recupero dell'IVA detratta su fatture ritenute soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello; l'applicazione del regime ordinario IVA anziché del regime speciale del margine per alcune autovetture; il recupero di costi di carburante ritenuti non documentati; e il recupero di ritenute IRPEF relative a somme corrisposte a collaboratori. Il contribuente sosteneva, in particolare, la propria buona fede, l'effettività delle operazioni, la regolarità contabile e l'assenza di prova del suo coinvolgimento nella frode.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo parzialmente. Ha riconosciuto il diritto del contribuente alla detrazione dell'IVA sulle fatture contestate, ritenendo non adeguatamente provate né la natura di cartiere delle società cedenti né la connivenza del cessionario. Ha invece confermato il recupero relativo ad alcune autovetture, limitatamente a quelle indicate nel DDT n. 4 della S.Cars del 28 febbraio 2006, poiché il contribuente non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per il regime speciale del margine. È stato confermato anche il recupero dei costi di carburante, poiché documentati con buoni e scontrini privi dei requisiti delle schede carburanti, nonché il recupero delle somme corrisposte ai collaboratori, ritenute compensi soggetti a ritenuta sulla base delle dichiarazioni raccolte. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata nei limiti indicati e le spese di giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento.

    L'avviso è legittimo quando espone adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Il rinvio per relationem a un processo verbale già conosciuto dal contribuente è ammissibile; l'eventuale ulteriore atto richiamato non deve necessariamente essere notificato se il suo contenuto è riportato nell'atto conosciuto e non è compromesso il diritto di difesa.

  • Art. 56, comma 5, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in materia di motivazione degli atti IVA; la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi efficacemente.

  • Art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

    La motivazione deve indicare gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento dell'accertamento. Il richiamo a un altro atto è valido, in linea generale, se tale atto è allegato o se il suo contenuto è già conosciuto e sufficientemente riprodotto.

  • Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.

    La sentenza tributaria deve permettere di ricostruire i fatti rilevanti e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. La nullità ricorre solo quando la motivazione sia sostanzialmente inesistente o renda impossibile comprendere le ragioni della decisione.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.

    La motivazione della sentenza consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

    La motivazione deve illustrare, anche sinteticamente, i fatti decisivi e le ragioni giuridiche che giustificano il dispositivo.

  • Art. 111 Costituzione

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    La motivazione costituisce una garanzia del diritto di difesa e del controllo sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

  • Art. 36 D.L. n. 41/1995, convertito dalla Legge n. 85/1995

    Il regime speciale IVA del margine è una disciplina derogatoria e opzionale rispetto al regime ordinario. Chi lo applica deve dimostrare concretamente la sussistenza dei relativi presupposti; in caso di dubbio o prova insufficiente si applica il regime ordinario.

  • D.P.R. n. 444/1997

    Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente gli estremi del veicolo e i dati identificativi del soggetto d'imposta.

    La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA sul carburante richiedono la corretta compilazione delle schede carburanti previste dalla normativa. La mera contabilizzazione della spesa o la disponibilità di scontrini e buoni generici non costituisce prova equivalente.

  • Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

    L'assoluzione penale per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti non impedisce automaticamente l'accertamento tributario, che segue regole probatorie proprie; tuttavia può costituire un elemento valutabile nel giudizio tributario insieme agli altri elementi di prova.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione nega la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti o frodi carosello, deve provare sia l'esistenza della frode del cedente sia la conoscenza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario. La semplice presenza di anomalie commerciali, pagamenti in contanti o consegna diretta dei beni non è sufficiente se non forma presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi qualificati sulla consapevolezza del contribuente, spetta a quest'ultimo dimostrare la propria buona fede mediante documentazione e circostanze concrete, come effettività delle operazioni, congruità dei prezzi, regolarità dei rapporti commerciali e adeguate verifiche sui fornitori.
  • Il regime IVA del margine è eccezionale, opzionale e derogatorio: l'onere di provare che ogni bene possiede i requisiti previsti grava sul contribuente che lo applica. In mancanza di documentazione certa sulla provenienza e sul trattamento IVA precedente, deve essere applicato il regime ordinario.
  • Per i costi di carburante non è sufficiente che la spesa sia effettiva o registrata in contabilità: occorre rispettare gli specifici requisiti documentali previsti dalla legge, inclusa l'identificazione del veicolo e del soggetto acquirente.
  • Le somme corrisposte a soggetti che collaborano abitualmente nell'attività possono essere qualificate come compensi, anche se il contribuente le descrive come liberalità o rimborsi. La qualificazione dipende dalla sostanza del rapporto e può essere provata anche mediante dichiarazioni dei percipienti e altri elementi concreti.
  • La motivazione per relationem dell'accertamento è generalmente valida quando l'atto richiamato è stato conosciuto dal contribuente oppure quando il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso, consentendo una difesa effettiva.

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