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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02485/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata per un episodio di furto aggravato in concorso e per il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti aggravato. In cassazione la difesa ha dedotto due motivi: primo, la violazione di legge per un preteso errore materiale nell'intestazione della sentenza di appello, in particolare nell'indicazione del cognome dell'imputata; secondo, vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che ricorressero i presupposti per escludere la punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la deduzione dell'errore materiale era rimasta priva di qualunque allegazione probatoria ed era quindi non autosufficiente. Quanto al secondo motivo, ha richiamato il principio secondo cui la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; ha quindi ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valorizzato gli indici ostativi per escluderne l'applicabilità nel caso concreto. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel capo di imputazione confermato nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del furto contestato nel capo 1.

  • art. 625 n. 4 c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato nel capo 1.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamato come aggravante comune applicata al capo 2.

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato come fattispecie contestata nel capo 2.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi alla luce delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Utilizzato come parametro per valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare la debenza della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore materiale dedotto in cassazione deve essere specificamente allegato e supportato da elementi idonei: la mera affermazione apodittica della svista rende il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la compresenza di due requisiti autonomi e cumulativi: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve verificare gli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo alla luce dei criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.; se tali indici non depongono per la tenuità dell'offesa, la causa di non punibilità è legittimamente esclusa.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che non superino il vaglio di specificità e autosufficienza o che mirino a rimettere in discussione valutazioni di merito già congruamente motivate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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