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Sentenza

Sentenza n. 3372/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale Rep. CA/2168/2025, Prot. CA/195766/2025 del 02.10.2025, nonché dell'atto di avvio del procedimento Prot. CA/2025/0076819 del 02.05.2025 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di decadenza dall'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici e dalla concessione di occupazione di suolo pubblico, con conseguente rimozione del chiosco, nonché atto di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decadenza disposta da Roma Capitale deducendo: la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la violazione delle garanzie partecipative; la mancata notificazione di tre verbali della Polizia Locale, richiamati come presupposto della decadenza automatica prevista dall'art. 17, commi 1 e 2, della DAC n. 21/2021; la necessità di adottare, in ragione della natura sostanzialmente sanzionatoria della decadenza, un'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981; il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti quanto all'asserita assenza di un valido contratto di fornitura di quotidiani e periodici; la sproporzione e irragionevolezza della decadenza e della conseguente rimozione del chiosco, per mancata valutazione di misure alternative meno gravose. Ha inoltre formulato una domanda risarcitoria per l'esecuzione forzata del provvedimento, consistita nello smontaggio del chiosco e nella rimozione delle strutture e della merce.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha escluso che la decadenza costituisca una sanzione amministrativa soggetta al procedimento della legge n. 689/1981: essa è una vicenda pubblicistica estintiva di una posizione di vantaggio, con funzione principalmente ripristinatoria, nella quale non rilevano dolo, colpa o rimproverabilità, ma la ricorrenza della causa prevista per legge o dal titolo. L'art. 17 della DAC n. 21/2021 stabilisce che la terza contestazione delle violazioni indicate determina automaticamente la decadenza della concessione; pertanto non era necessaria un'ordinanza-ingiunzione. Il TAR ha inoltre escluso la necessità di una specifica valutazione di proporzionalità in presenza di una causa automatica di decadenza, ritenendo comunque non sproporzionata la previsione, considerata la reiterata inosservanza delle regole. Le censure fattuali sono state smentite dalla documentazione: l'avvio del procedimento era stato comunicato alla PEC del ricorrente; il provvedimento e i tre verbali erano stati notificati a un delegato indicato dallo stesso ricorrente; il contratto di fornitura prodotto era subordinato a garanzia fideiussoria, perfezionata dopo il sopralluogo richiamato nel provvedimento. È stata quindi respinta anche la domanda risarcitoria per difetto dell'illegittimità dell'atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori. È stata invece respinta la richiesta di Roma Capitale di condanna per lite temeraria, non essendone integrati i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 17, commi 1 e 2, DAC n. 21/2021

    la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1 ... determina «automaticamente» la decadenza della concessione

    La disposizione configura una causa automatica di decadenza della concessione al verificarsi della terza contestazione delle violazioni previste, senza necessità di adottare un'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981.

  • legge n. 689/1981

    La disciplina delle sanzioni amministrative non si applica alla decadenza esaminata, che ha natura e presupposti diversi dalla sanzione amministrativa e non richiede l'accertamento di dolo, colpa o rimproverabilità.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni, previo avviso alle parti.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato ai fini della domanda di condanna per lite temeraria, non accolta per assenza dei relativi presupposti.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 26 c.p.a. quale fondamento della richiesta di condanna per responsabilità aggravata, respinta dal giudice.

  • Adunanza Plenaria n. 18/2020

    Richiamata per la distinzione tra decadenza pubblicistica e sanzione amministrativa, con particolare riguardo alla funzione della decadenza e alla non necessità dell'elemento soggettivo.

Massime di principio

  • La decadenza pubblicistica è una vicenda estintiva di una posizione giuridica di vantaggio, con funzione principalmente ripristinatoria, distinta dalla sanzione amministrativa anche quando presenti un profilo afflittivo recessivo; per la sua applicazione non è necessario accertare dolo, colpa o rimproverabilità, essendo sufficiente la ricorrenza della causa decadenziale prevista dalla disciplina applicabile.
  • Quando la disciplina della concessione stabilisce che il verificarsi della terza contestazione di determinate violazioni determina automaticamente la decadenza, l'amministrazione può adottare il provvedimento decadenziale senza ricorrere all'ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge n. 689/1981.
  • In presenza di una causa automatica di decadenza prevista dalla disciplina del rapporto concessorio, l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'ulteriore valutazione discrezionale sulla proporzionalità della misura; la previsione non è di per sé sproporzionata se costituisce reazione alla reiterata inosservanza delle regole da parte del concessionario.
  • La notificazione degli atti presupposti a un delegato previamente indicato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione è idonea a escludere la censura di mancata notificazione personale, ove la documentazione dimostri l'effettiva designazione del delegato.
  • La produzione di un contratto di fornitura non esclude il difetto del relativo requisito quando il contratto è subordinato a una garanzia perfezionatasi soltanto dopo il sopralluogo e l'accertamento amministrativo richiamati nel provvedimento di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePubblici esercizi e somministrazione
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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