Sentenza n. 5208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sede di Pescara, che aveva liquidato in 500 euro le spese del giudizio di ottemperanza relativo all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l’attribuzione della carta elettronica per la formazione, con accredito di 2.000 euro, in relazione agli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’interessato aveva promosso giudizio di ottemperanza, accolto dal TAR, che aveva tuttavia liquidato le spese in soli 500 euro. L’appello censurava tale quantificazione, deducendo la violazione dei parametri ministeriali forensi, delle norme sul compenso professionale, del principio di adeguatezza e decoro della professione, delle disposizioni sulle spese processuali e del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE. L’appellante chiedeva la rideterminazione delle spese di primo grado in 1.189 euro, oltre accessori, e la condanna del Ministero alle spese del grado d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo parzialmente e ha riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, rideterminandole in 800 euro, oltre agli oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha ribadito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non costituiscono minimi inderogabili. Essi devono tuttavia essere utilizzati come criterio di riferimento; uno scostamento apprezzabile e rilevante richiede una motivazione sui criteri concretamente applicati. L’unico limite legale inderogabile è il divieto di liquidare somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, la liquidazione di 500 euro, manifestamente inferiore all’importo desumibile dai parametri e priva di motivazione specifica, è stata ritenuta lesiva dell’effettività della tutela giurisdizionale, anche considerando il contegno dell’Amministrazione, che aveva omesso di eseguire una pronuncia giudiziaria in una materia oggetto di contenzioso seriale. L’importo è stato però fissato equitativamente in 800 euro, tenendo conto della difficoltà e dell’impegno richiesti dalla controversia, vertente su un’unica questione relativa all’esecuzione della sentenza sulla carta del docente. La domanda di liquidazione nella misura maggiore richiesta è stata quindi respinta. Le spese del grado d’appello sono state compensate per il solo parziale accoglimento dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
«il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in “conto sospeso”»
La disposizione è richiamata in relazione al termine di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni e al rilievo dell’inerzia ministeriale nell’esecuzione della decisione sulla carta elettronica.
art. 4 d.m. n. 55/2014
Impone di considerare i parametri generali per la determinazione dei compensi professionali nella liquidazione giudiziale delle spese.
art. 5 d.m. n. 55/2014
È richiamato insieme all’art. 4 quale riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi, ferma la possibilità di discostarsi motivatamente dai valori tabellari.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Prevede il riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale per la liquidazione giudiziale del compenso professionale.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e, conseguentemente, il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
«la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione»
Costituisce l’unico limite legale indicato dal Collegio: non possono essere liquidate somme simboliche, non consone al decoro della professione.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che può essere inciso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivata.
art. 113 Cost.
È richiamato insieme all’art. 24 Cost. a tutela dell’effettività della protezione giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
Impone una tutela giurisdizionale effettiva; il Collegio lo utilizza per censurare una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente a garantire il concreto ristoro dei costi sostenuti per ottenere tutela.
art. 26 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicabili alla regolazione delle spese processuali.
art. 91 c.p.c.
È richiamato quale norma sulla condanna alle spese in relazione alla soccombenza.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma rappresentano il criterio ordinario di riferimento per il giudice nella liquidazione delle spese di lite.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi e dai limiti di oscillazione dei parametri ministeriali, ma, quando lo scostamento è apprezzabile e rilevante, deve motivare indicando le caratteristiche della controversia, l’attività difensiva e gli altri criteri concretamente considerati.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. vieta comunque la liquidazione di somme meramente simboliche e non adeguate al decoro della professione forense; tale limite opera anche quando il giudice esercita il proprio potere discrezionale nella regolazione delle spese processuali.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali e priva di motivazione specifica può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto quando la parte abbia dovuto ricorrere al giudice per ottenere l’esecuzione di una precedente pronuncia non adempiuta dall’amministrazione.
- Nella rideterminazione equitativa delle spese, il giudice deve considerare la difficoltà, l’impegno difensivo e il numero e la complessità delle questioni trattate, potendo liquidare un importo inferiore a quello richiesto dalla parte purché adeguatamente motivato.
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