Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05876/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, rideterminando le pene inflitte a due imputati ritenuti responsabili del reato loro ascritto. Uno dei ricorrenti deduceva un unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la dosimetria della pena. L'altro ricorrente articolava due motivi: vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La parte civile depositava conclusioni nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo ricorso perché la Corte territoriale, nel mitigare la pena in misura prossima al minimo edittale in ragione della scarsa pericolosità dei rifiuti smaltiti, aveva implicitamente motivato anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso dell'altro imputato, osservando che il diniego della sospensione condizionale era sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici, poiché non ne ricorrevano le condizioni; quanto alle attenuanti generiche, valevano le stesse considerazioni già svolte per il coimputato, essendo la riduzione della pena tale da ricondurla pienamente ad equità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; è stata esclusa la liquidazione di spese in favore della parte civile per irrilevanza del suo apporto alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono ritenersi implicitamente escluse o comunque correttamente negate quando la motivazione sulla pena e sulla personalità/fatto consenta di comprendere il giudizio di disvalore operato dal giudice di merito.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata con motivazione immune da vizi quando il giudice accerti che non ne ricorrono le condizioni.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto anche da motivazione implicita, desumibile dalla complessiva determinazione della pena e dal giudizio di equivalenza o di equità espresso dal giudice di merito.
  • Quando la pena è già stata significativamente mitigata dal giudice di merito, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito priva di specifici vizi logici o giuridici.
  • La sospensione condizionale della pena è legittimamente negata se la decisione di merito esplicita o rende chiaramente comprensibile l'assenza dei relativi presupposti, senza illogicità o violazioni di legge.
  • In sede di legittimità, la deduzione di vizi motivazionali su pena, attenuanti e benefici non è ammissibile quando la censura attacca solo la valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare un effettivo deficit argomentativo.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.