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Sentenza

Sentenza n. 943/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. 4378 del 16/09/2021 di FER– FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. avente ad oggetto: “LASIOTA'/FER – declaratoria di decadenza per inadempimento dell'Atto di Concessione Amministrativa del 25/01/2018 (prot. 323/2018)”, trasmesso in data 16/09/2021 tramite pec; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti ai precedenti, ancorché non conosciuti; - per l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi assunti con l'atto di concessione del 25.1.2018 da F.E.R.; - per la condanna al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202100997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza per inadempimento dall'atto di concessione amministrativa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la società ferroviaria regionale aveva dichiarato la sua decadenza, per inadempimento, dall'atto di concessione amministrativa del 25 gennaio 2018. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi assunti dall'amministrazione concedente e la condanna al risarcimento del danno. Prima della decisione, con nota depositata il 20 febbraio 2026, entrambe le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia richiesta. La concorde dichiarazione delle parti ha giustificato l'integrale compensazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la parte ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
  • In virtù del principio della domanda, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando il soggetto che ha instaurato il giudizio abbia rinunciato alla decisione o abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia.
  • La concorde richiesta delle parti di definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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