Corte di giustizia, Sentenza C-5/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 settembre 2021. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Vodafone GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a “tariffa zero” – Limitazione della condivisione della connessione. — Causa C-5/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una controversia tra un’associazione di consumatori tedesca e Vodafone relativa a clausole contrattuali connesse alle offerte "tariffa zero". Ha affermato che una limitazione della condivisione della connessione, quando deriva dall’attivazione di tale opzione, è incompatibile con il regolamento sull’Internet aperta. Il criterio decisivo è che la distinzione del traffico si fonda su ragioni commerciali e quindi viola l’obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico.
Accesso a Internet aperta: incompatibilità con il regolamento 2015/2120 di una opzione "tariffa zero" che limita il tethering/condivisione della connessione
La questione giuridica
Se l’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che: 1) il diritto dell’utente finale di utilizzare apparecchiature terminali di sua scelta comprenda anche l’uso del servizio di accesso a Internet tramite condivisione della connessione (tethering) verso altri dispositivi; 2) una clausola o pratica commerciale collegata a un’opzione a "tariffa zero", che non vieti contrattualmente né tecnicamente il tethering ma lo escluda dai benefici della tariffa zero e lo faccia rientrare nel volume dati addebitabile, costituisca una restrizione inammissibile dei diritti degli utenti finali ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3.
Principio di diritto
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 osta a una pratica commerciale consistente in un’opzione a "tariffa zero" che, per il solo fatto dell’attivazione dell’opzione, limiti la condivisione della connessione (tethering): tale pratica introduce una distinzione del traffico basata su considerazioni di ordine commerciale e viola l’obbligo generale di trattamento equo e non discriminatorio del traffico imposto dall’articolo 3, paragrafo 3. La violazione sussiste indipendentemente dal fatto che il tethering sia tecnicamente possibile e non sia vietato contrattualmente; pertanto la limitazione è incompatibile con il diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/2120
- Direttiva 2002/22/CE
- Regolamento (UE) n. 531/2012
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120
- Articolo 1 del regolamento (UE) 2015/2120
Accesso a Internet aperta: limitazione del tethering collegata a un’opzione a "tariffa zero"
La Corte di giustizia, nella causa C-5/20, è intervenuta su un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf riguardante la compatibilità con il regolamento (UE) 2015/2120 di una clausola contrattuale che, nell’ambito di offerte a "tariffa zero", limita la condivisione della connessione (tethering). La controversia opponeva un’associazione tedesca di tutela dei consumatori a Vodafone GmbH.
Fatti e procedimento principale
Vodafone proponeva ai clienti opzioni tariffarie supplementari denominate "Vodafone Pass", che consentivano di utilizzare servizi di imprese partner senza consumare il volume dati del piano base. Le condizioni contrattuali prevedevano però che il consumo di dati mediante condivisione della connessione tramite hotspot fosse detratto dal volume di dati incluso nel piano tariffario. Il Bundesverband aveva chiesto di vietare l’uso di tale clausola; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che il tethering non fosse escluso contrattualmente e fosse tecnicamente possibile. Il giudice dell’appello ha quindi chiesto alla Corte l’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento 2015/2120.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se:
- il diritto dell’utente finale di usare apparecchiature terminali di sua scelta comprendesse anche l’uso del servizio di accesso a Internet tramite tethering;
- una pratica collegata a un’opzione a "tariffa zero", che non vieti il tethering ma lo escluda dai benefici dell’offerta e lo assoggetti al normale conteggio del traffico, costituisca una restrizione vietata degli articoli 3, paragrafi 1 e 2.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- il considerando 6, che riconosce agli utenti finali il diritto di accedere e diffondere informazioni e contenuti e di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni;
- il considerando 8, che impone ai fornitori di trattare tutto il traffico allo stesso modo;
- il considerando 9, che ammette misure di gestione ragionevole del traffico solo se trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e fondate su requisiti tecnici obiettivamente diversi, non su considerazioni commerciali;
- l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2015/2120, che mira a garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico e i diritti degli utenti finali;
- l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento, in particolare l’obbligo di non limitare i diritti degli utenti finali e quello di trattare tutto il traffico allo stesso modo.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto ricordato che il regolamento 2015/2120 tutela la neutralità della rete e l’accesso a un Internet aperta. L’articolo 3, paragrafo 1, riconosce agli utenti finali il diritto di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta; il paragrafo 2 vieta che accordi o pratiche commerciali limitino l’esercizio di tali diritti; il paragrafo 3 impone un trattamento uniforme del traffico, salvo le limitate eccezioni per misure di gestione ragionevole.
Richiamando la sentenza Telenor Magyarország, la Corte ha ribadito che, se una condotta del fornitore è incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, non occorre verificare separatamente la conformità al paragrafo 2. Ha inoltre precisato che il primo comma del paragrafo 3 introduce un obbligo generale di trattamento equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, che non può essere derogato da pratiche commerciali o da accordi con gli utenti finali.
Quanto alle offerte a "tariffa zero", la Corte ha osservato che esse operano una distinzione interna al traffico Internet sulla base di considerazioni commerciali, poiché il traffico verso le applicazioni dei partner non viene detratto dal volume dati del piano base. Una simile pratica non soddisfa l’obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico, e ciò vale indipendentemente dalla circostanza che l’utente possa comunque accedere liberamente ai contenuti una volta esaurito il volume base. La Corte ha aggiunto che poco importa che l’offerta sia inserita in un accordo con l’utente o sia giustificata da una domanda di mercato.
La limitazione del tethering, in quanto applicata solo perché l’utente ha attivato l’opzione a "tariffa zero", è stata considerata una conseguenza della stessa pratica commerciale vietata. Di conseguenza, anche la forma specifica della limitazione contrattuale non può sanare la violazione dell’articolo 3, paragrafo 3.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 deve essere interpretato nel senso che una limitazione della condivisione della connessione, conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a "tariffa zero", è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale articolo.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- le offerte a "tariffa zero" non possono essere strutturate in modo da introdurre differenziazioni del traffico basate su ragioni commerciali;
- il divieto di discriminazione del traffico opera in modo autonomo e prevalente rispetto alla libertà contrattuale dell’operatore;
- una limitazione del tethering collegata a un’opzione commerciale di questo tipo è illegittima anche se la funzione resta tecnicamente disponibile e non è esclusa dal contratto in termini assoluti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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