Cassazione Penale, Ordinanza n. 29300/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un tentato furto in abitazione aggravato. Ha dedotto vizi di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità e al preteso contrasto tra le fonti probatorie, richiamando gli artt. 546, comma 1, lett. e), 125 e 129, comma 1, c.p.p. La difesa sosteneva in particolare che, per le condizioni di salute e la bassa statura dell'imputata, non sarebbe stato possibile l'accesso all'abitazione dalla finestra, chiedendo in sostanza una rivalutazione delle prove. La parte civile ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità in presenza di una motivazione congrua e non illogica della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse dato una lettura logica delle risultanze istruttorie, reputando inattendibile la tesi difensiva sull'impossibilità di accesso dalla finestra e valorizzando invece la coerenza del racconto della persona offesa rispetto a tempi e luoghi dei fatti. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha escluso la liquidazione delle spese alla parte civile, poiché quest'ultima si era limitata a chiedere l'inammissibilità del ricorso senza svolgere un effettivo contributo difensivo.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato quale norma che concorre alla qualificazione del reato contestato come tentativo
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto di contestazione
art. 625 n. 2 c.p.
aggravante contestata in relazione al reato di furto
art. 61 n. 5 c.p.
aggravante contestata nella fattispecie
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza
art. 125 c.p.p.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti decisori
art. 129, comma 1, c.p.p.
richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere di immediata declaratoria di cause di non punibilità
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
art. 614 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma non rilevante ai fini della decisione
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non è dovuta solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: occorre indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali o un effettivo deficit logico della decisione impugnata.
- La credibilità della persona offesa, quando valutata con motivazione non illogica e coerente con il quadro probatorio, è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Le spese in favore della parte civile non vanno liquidate quando la parte civile si limiti a chiedere l'inammissibilità del ricorso senza svolgere un effettivo e autonomo contributo difensivo.
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