Cassazione Penale, Ordinanza n. 11532/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento di un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna con riduzione della pena nella misura concordata. In cassazione veniva dedotto, in modo ritenuto generico, vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La censura mirava dunque a contestare la mancata declaratoria di immediata evidenza di una causa di proscioglimento, nonostante l'accordo intervenuto in appello sulla pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando l'imputato aderisce al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi, il potere dispositivo esercitato dalla parte produce effetti preclusivi non solo nel giudizio di secondo grado, ma sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso per cassazione su questioni oggetto di rinuncia è inammissibile. È stata disposta la trattazione camerale non partecipata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, per effetto dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, attribuisce alla parte un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la successiva impugnazione sulle questioni rinunciate.
La deduzione del vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 129 è stata ritenuta inammissibile in quanto riferita a questioni già coperte dalla rinuncia conseguente al concordato sulla pena.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni espressamente rinunciate in appello in funzione di un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., poiché la rinuncia produce un effetto preclusivo sull'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
- Il potere dispositivo esercitato dalle parti nel concordato sulla pena non si esaurisce nel perimetro del giudizio di appello, ma impedisce la riproposizione in cassazione delle doglianze oggetto dell'accordo.
- In presenza di inammissibilità per rinuncia concordata, la Corte può decidere in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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