Cassazione Penale, Sentenza n. 6542/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata truffa aggravata (art. 640, comma 2 c.p.) inflitta dal Tribunale e dalla Corte d'Appello in danno della LOTTERIE NAZIONALI. I motivi di cassazione contestavano: (i) la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, lamentando che la Corte d'Appello avesse indicato come persona offesa l'Agenzia UNICREDIT anziché la LOTTERIE NAZIONALI; (ii) l'utilizzabilità di un documento prodotto dal P.M. (accertamento tecnico ripetibile) e la mancata perizia sulla genuinità del biglietto; (iii) la sussistenza del dolo, atteso che il ricorrente aveva presentato querela contro ignoti prima di ogni contestazione a suo carico; (iv) l'erronea esclusione della desistenza e la mancata applicazione della diminuzione per recesso attivo (art. 56 c.p.); (v) il diniego delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifesta l'infondatezza dei motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e della non menzione, con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per gli effetti penali, essendo nel frattempo intervenuta la prescrizione del reato (commesso il 12/09/2012). Tuttavia, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la Corte ha esaminato anche le altre censure e ha confermato le statuizioni civili: la condanna del DI STEFANO al risarcimento dei danni alla LOTTERIE NAZIONALI e la condanna a rifondere le spese di parte civile, liquidate in Euro 3.510,00 oltre accessori di legge. In motivazione la Corte ha ritenuto: il primo motivo (difetto di querela per personae offesa) manifestamente infondato; la censura sulla inutilizzabilità del documento e la mancata perizia inconferente (la mancata perizia non è motivo di cassazione quando il giudice di merito valuta l'accertamento come ultroneo e la perizia non è prova decisiva); il motivo sulla mancanza del dolo inammissibile per difetto di specificità e contraddetto dagli elementi probatori; la desistenza non applicabile poiché gli atti idonei a produrre il meccanismo causale erano già stati compiuti e la questione del recesso attivo non adeguatamente dedotta in appello; infine, il diniego delle attenuanti generiche e della non menzione è stato ritenuto viziato da motivazione insufficiente, giustificando l'annullamento sugli effetti penali, salvo la già citata prescrizione.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (secondo comma)
Norma che disciplina la truffa aggravata; il reato ascritto al ricorrente è la tentata truffa aggravata ai sensi di tale disposizione.
art. 56 c.p. (terzo e quarto comma)
Prevede la desistenza e il recesso attivo nel tentativo: la Corte ha richiamato che la desistenza opera solo nella fase del tentativo incompiuto e non quando siano stati posti in essere atti idonei a far scattare il meccanismo causale; la diminuente per recesso attivo è applicabile solo se il soggetto compie atti positivi volti a impedire l'evento.
art. 578 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, pur annullando la sentenza in ordine agli effetti penali, di esaminare e confermare le statuizioni civili; così la responsabilità civile e la liquidazione delle spese sono state confermate.
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma sulle doglianze ammissibili in ordine alle prove per cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata perizia non costituisce di per sé motivo di cassazione quando non si tratta di prova decisiva a discarico.
art. 495, comma 2 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza citata per distinguere le prove a discarico decisive: la perizia, come mezzo neutro, resta nella discrezionalità del giudice e la sua omissione non è automaticamente vizio di legittimità impugnabile in cassazione.
art. 27 Cost.
Richiamato a proposito del principio di proporzionalità della pena; la Corte ha censurato la motivazione che collegava automaticamente pena nel minimo edittale al diniego delle attenuanti generiche senza adeguata considerazione fattuale.
Massime di principio
- L'errata indicazione formale della persona offesa nella motivazione della sentenza (se non incide sull'effettiva identificazione della parte lesa nei fatti) non comporta automaticamente l'improcedibilità dell'azione penale.
- La mancata esecuzione di una perizia tecnica non è, di per sé, motivo di cassazione quando il giudice di merito abbia valutato le risultanze come sufficienti o abbia ritenuto l'accertamento peritale ultroneo; la perizia non è sempre prova 'decisiva' ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La presentazione di una querela contro ignoti prima di essere accusati non esclude automaticamente il dolo: la valutazione della buona fede compete al giudice di merito e richiede valutazione di attendibilità, cronologia e coerenza delle dichiarazioni.
- La desistenza nel tentativo è applicabile solo se l'agente si ferma prima di aver posto in essere gli atti idonei a far partire il meccanismo causale; quando tali atti sono già compiuti, al massimo può essere valutabile il recesso attivo (conseguente diminuzione), purché vi sia prova di atti efficaci volti a impedire l'evento e la relativa doglianza sia tempestivamente dedotta.
- Se la Corte di Cassazione annulla la sentenza per vizi afferenti alle attenuanti o al trattamento sanzionatorio ma nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'effetto è l'estinzione del reato mentre le obbligazioni civili possono essere confermate ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- Per ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche o della non menzione è necessario che la motivazione del giudice prenda in considerazione elementi concreti (età, condizioni personali, modalità dell'azione) e che tali elementi siano adeguatamente dedotti e documentati nel corso dei gradi di merito.
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