Cassazione Penale, Ordinanza n. 05668/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in origine la misura alternativa dell'affidamento in prova con ordinanza del 18 giugno 2024. In seguito, dopo l'esecuzione di una custodia in carcere il 3 settembre 2024 e la successiva sostituzione con gli arresti domiciliari, ha chiesto di modificare la misura originaria in detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza ha però revocato la misura alternativa ritenendo che il fatto per cui era stata emessa la misura cautelare, qualificato come reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., fosse gravissimo e incompatibile con la prosecuzione del beneficio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la difesa ha sostenuto, in sostanza, la compatibilità astratta tra gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare, senza confrontarsi con la reale ratio dell'ordinanza impugnata, cioè la revoca della misura per la gravità del fatto e la conseguente incompatibilità con il beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era privo di specificità e non si confrontava con la motivazione decisiva dell'ordinanza impugnata. La doglianza si limitava a invocare la compatibilità astratta tra misure cautelari e misura alternativa, ma non censurava l'affermazione secondo cui il fatto contestato fosse gravissimo e incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte richiama il titolo di reato contestato, descritto come fatto gravissimo che il giudice di merito ha ritenuto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.
art. 416-bis.1 c.p.
È citato come aggravante del fatto contestato al condannato; la decisione non ne affronta il contenuto sostanziale, ma lo indica quale elemento della gravità del fatto.
art. 3 cost.
Non citato nel testo.
art. 591 c.p.p.
Non citato espressamente, ma la declaratoria di inammissibilità è fondata sulla mancanza di specificità del motivo di ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione effettiva del provvedimento impugnato; non è sufficiente proporre una censura astratta o teorica sganciata dalla ratio decidendi.
- È inammissibile il ricorso che non attacca la parte decisiva dell'ordinanza impugnata, limitandosi a prospettare una compatibilità generale tra istituti senza spiegare perché la valutazione concreta del giudice di merito sarebbe errata.
- Quando il giudice di sorveglianza revoca una misura alternativa valorizzando la gravità del fatto e la sua incompatibilità con la prosecuzione del beneficio, il ricorrente deve censurare specificamente tale giudizio, non potendo sostituirlo con una diversa ricostruzione astratta della disciplina applicabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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