Regolamento (UE) 2025/361
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/361 della Commissione, del 17 febbraio 2025, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate per l’importazione di determinati prodotti avicoli, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Introduce nuove restrizioni per alcune zone di Bosnia-Erzegovina, Regno Unito e Stati Uniti, e ripristina l’autorizzazione per alcune aree del Regno Unito per le quali la Commissione ha ritenuto sufficienti le garanzie sanitarie fornite. Le modifiche incidono sugli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le condizioni di ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e prodotti a base di carne di pollame in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Bosnia-Erzegovina, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, limitatamente alle categorie di prodotti avicoli e connessi oggetto degli allegati modificati. Riguarda in particolare la Bosnia-Erzegovina, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con effetti sulle zone colpite o interessate da focolai di HPAI e sulle relative misure di sospensione, autorizzazione o trattamento di riduzione dei rischi. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna gli elenchi esistenti.
Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli a seguito di focolai di HPAI
Il regolamento interviene sul sistema unionale di regionalizzazione e controllo sanitario previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La Commissione aggiorna gli allegati relativi alle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame, selvaggina da penna e prodotti a base di carne avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e delle informazioni trasmesse dai paesi interessati.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla presenza del paese, territorio, zona o compartimento negli elenchi pertinenti. Si richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso delle partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati.
Bosnia-Erzegovina
La Bosnia-Erzegovina ha notificato un focolaio di HPAI nel comune di Rogatica, confermato il 10 febbraio 2025. Alla luce del rischio di introduzione della malattia nell’Unione, la Commissione ritiene necessario proteggere lo stato sanitario dell’UE. In assenza di garanzie sufficienti per una regionalizzazione, l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame provenienti dalla Bosnia-Erzegovina non è più autorizzato. Per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame provenienti da tale paese è imposto il trattamento di riduzione dei rischi "D", conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Regno Unito: nuove restrizioni e riaperture mirate
Il Regno Unito ha notificato più focolai di HPAI nel pollame, sia recenti sia pregressi. Per quattro nuovi focolai localizzati in Inghilterra, la Commissione sospende l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone interessate, con inserimento di nuove zone soggette a restrizione negli allegati V e XIV. Le nuove zone GB-2.355, GB-2.356, GB-2.357 e GB-2.358 sono definite come aree circolari di 10 km attorno a specifiche coordinate in Yorkshire, Merseyside e Cornwall.
Per alcune zone precedentemente sospese, la Commissione ritiene invece che le informazioni fornite dal Regno Unito e le misure adottate, incluse la politica di abbattimento totale e la pulizia e disinfezione degli stabilimenti infetti, consentano di ripristinare l’autorizzazione all’ingresso. Ciò vale per le zone GB-2.334, GB-2.341, GB-2.342 e GB-2.348, con conseguente aggiornamento delle relative voci negli allegati V e XIV.
Stati Uniti: ampliamento delle zone soggette a restrizione
Gli Stati Uniti hanno notificato 35 focolai di HPAI in vari Stati, tra cui California, Maryland, Missouri, North Carolina e Ohio. La Commissione, valutata la situazione epidemiologica e le misure adottate dalle autorità veterinarie statunitensi, dispone l’aggiornamento degli allegati V e XIV con l’inserimento delle zone US-2.880 a US-2.914. Le aree sono descritte in dettaglio come zone circolari di 10 km di raggio, con indicazione delle coordinate GPS e delle contee interessate, e comportano restrizioni all’ingresso nell’Unione per le categorie di prodotti avicoli contemplate dagli allegati.
Allegati modificati e contenuto tecnico delle voci
L’allegato del regolamento sostituisce o integra le voci relative a Bosnia-Erzegovina, Regno Unito e Stati Uniti negli allegati V, XIV e XV del regolamento (UE) 2021/404. In particolare:
- nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci sulle zone autorizzate per pollame e materiale germinale di pollame;
- nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci per carni fresche di pollame e, per il Regno Unito e gli Stati Uniti, le zone specifiche colpite;
- nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce Bosnia-Erzegovina è sostituita con l’indicazione di non autorizzazione per varie categorie e con il trattamento "D" per la categoria rilevante dei prodotti a base di carne.
Le tabelle riportano date puntuali di inizio e cessazione delle restrizioni o dell’autorizzazione per ciascuna zona, collegate alle date dei focolai e alla valutazione della Commissione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne evidenzia l’urgenza per motivi di tutela sanitaria e per evitare inutili perturbazioni degli scambi commerciali, in particolare con il Regno Unito. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. La finalità è adeguare gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.
Bosnia-Erzegovina: restrizione per carni fresche e prodotti trasformati
A seguito della comparsa di un focolaio di HPAI in Bosnia-Erzegovina, la voce relativa a tale paese è modificata nell’allegato XIV e nell’allegato XV. Per le carni fresche di pollame l’ingresso non è più autorizzato; per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame è imposto il trattamento di riduzione dei rischi "D" ai sensi dell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. Nell’allegato XV la voce Bosnia-Erzegovina è sostituita con indicazione di prodotti non autorizzati e del trattamento "D" per la categoria pertinente.
Regno Unito: nuove sospensioni e revoche parziali
In relazione a quattro nuovi focolai di HPAI in Inghilterra, il regolamento sospende l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone interessate, mediante aggiornamento degli allegati V e XIV. Sono interessate nuove zone GB-2.355, GB-2.356, GB-2.357 e GB-2.358, individuate con aree circolari di raggio 10 km centrate su specifiche coordinate in Yorkshire, Merseyside e Cornwall. Per altre zone preesistenti sono aggiornate le date di applicabilità delle restrizioni.
Regno Unito: ripristino dell’autorizzazione per alcune zone
La Commissione ritiene che, per alcune zone del Regno Unito precedentemente sospese, le garanzie fornite consentano di ripristinare l’ingresso nell’Unione. Sono quindi aggiornate le voci relative alle zone GB-2.334, GB-2.341, GB-2.342 e GB-2.348 negli allegati V e XIV, con nuove date di riferimento e, nell’allegato XIV, con estensione alle categorie POU e RAT nonché al codice GBM per il materiale germinale.
Stati Uniti: nuove zone soggette a restrizione
A seguito di 35 focolai di HPAI notificati in vari Stati USA, gli allegati V e XIV sono aggiornati con l’inserimento delle nuove zone US-2.880 a US-2.914, riferite in particolare a Ohio, North Carolina, Missouri, Maryland e California. Le zone sono descritte come aree circolari di raggio 10 km e comportano la sospensione dell’ingresso nell’Unione per le categorie di prodotti interessate.
Entrata in vigore e applicazione urgente
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando relativo all’urgenza sottolinea la necessità di evitare perturbazioni inutili degli scambi, in particolare con il Regno Unito, pur proteggendo lo stato sanitario dell’Unione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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