Regolamento (UE) 2025/314
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/314 della Commissione, del 17 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Prosol SpA) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova fino al 10 marzo 2035 l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso. Conferma, sulla base del parere EFSA, che l’additivo resta sicuro alle condizioni d’uso autorizzate e introduce prescrizioni di protezione per gli utilizzatori. Viene inoltre abrogato il precedente regolamento di esecuzione n. 1059/2013 e previsto un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso e abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 1059/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi nell’Unione europea, in particolare al preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 commercializzato da Prosol SpA come additivo zootecnico della categoria "stabilizzatori della flora intestinale". Riguarda specificamente i bovini da ingrasso e disciplina condizioni di autorizzazione, etichettatura, uso, tutela degli utilizzatori e regime transitorio per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non emergono esclusioni territoriali, ma la disciplina opera nei limiti delle condizioni tecniche indicate in allegato.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso
Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo zootecnico già autorizzato, alla luce del quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La Commissione richiama i risultati della valutazione EFSA e conclude che, alle condizioni d’uso già autorizzate, il preparato continua a soddisfare i requisiti di sicurezza, rendendo opportuno il rinnovo fino al 10 marzo 2035.
Contesto e presupposti del rinnovo
Il provvedimento si inserisce nella procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dall’articolo 14, a seguito della domanda presentata dal titolare dell’autorizzazione. La Commissione prende atto del parere dell’EFSA del 13 marzo 2024, secondo cui il preparato resta sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità segnala inoltre che il prodotto non è irritante per pelle e occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante per pelle e vie respiratorie; non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito dell’autorizzazione rinnovata
L’allegato identifica l’additivo come �4b1710, titolare Prosol SpA, preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 in forma solida, con un contenuto minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo. La destinazione d’uso è limitata ai bovini da ingrasso, nell’ambito della categoria "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il tenore minimo nel mangime completo con umidità al 12% è fissato a 4 × 10^9 CFU/kg; non è indicata un’età massima.
Condizioni tecniche, etichettatura e protezione degli utilizzatori
Le condizioni di utilizzo richiedono che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e la pelle.
Metodi di analisi e ruolo del laboratorio di riferimento
Il regolamento precisa che il laboratorio di riferimento ha ritenuto ancora valide le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella precedente valutazione per il metodo di analisi del preparato. Per questo motivo, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. Nell’allegato sono richiamati i metodi analitici applicabili: conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti tramite metodo della semina per inclusione EN 15789 e identificazione tramite PCR CEN/TS 15790.
Abrogazione del precedente regolamento e disciplina transitoria
Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013, che costituiva il precedente titolo autorizzativo. Per evitare effetti immediati sulle scorte già prodotte, l’articolo 3 introduce una disciplina transitoria: il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2025, conformemente alle norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento; lo stesso vale per mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 10 marzo 2026, sempre nel rispetto delle norme precedenti al 10 marzo 2025.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con scadenza dell’autorizzazione rinnovata fissata al 10 marzo 2035.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato in allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni fissate nell’allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Prosol SpA e l’additivo è identificato con il numero 4b1710.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il rinnovo si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sugli articoli 5, 9, paragrafo 2, e 14. La Commissione richiama il parere EFSA del 13 marzo 2024, che conferma la sicurezza per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente alle condizioni attualmente autorizzate e qualifica il prodotto come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie.
Analisi e metodo di controllo
Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le conclusioni della precedente valutazione sul metodo di analisi; perciò, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. In allegato sono indicati i metodi analitici: conteggio con semina per inclusione EN 15789 e identificazione mediante PCR CEN/TS 15790.
Abrogazione del precedente atto di autorizzazione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013, che aveva inizialmente autorizzato il medesimo preparato per 10 anni come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso.
Misure transitorie
L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte: per il preparato e le premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 10 settembre 2025, se conformi alle norme precedenti al 10 marzo 2025; per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 10 marzo 2026, sempre se conformi alle norme precedenti al 10 marzo 2025.
Condizioni d’uso e protezione degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Composizione, specie target e tenore minimo
L’additivo è un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 in forme solide, contenente almeno 1 × 10^9 CFU/g di additivo. È destinato ai bovini da ingrasso, senza indicazione di età massima, e il tenore minimo in mangime completo con umidità al 12% è pari a 4 × 10^9 CFU/kg.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’autorizzazione rinnovatа scade il 10 marzo 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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