Regolamento (UE) 2025/343
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/343 della Commissione, del 17 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i sistemi anticollisione di bordo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sui sistemi anticollisione di bordo per recepire l’evoluzione tecnica internazionale e consentire l’impiego di ACAS Xa come alternativa ad ACAS II versione 7.1. Contestualmente, adegua i riferimenti contenuti nei requisiti per i fornitori di servizi di navigazione aerea al volume IV dell’annesso 10 della convenzione di Chicago, includendo gli emendamenti fino al n. 91. L’atto è di natura modificativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica i requisiti UE sui sistemi anticollisione di bordo per consentire l’uso di ACAS Xa in alternativa ad ACAS II versione 7.1 e aggiorna i riferimenti tecnici per i servizi di navigazione aerea.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, con effetto diretto negli Stati membri, agli aeromobili interessati dai requisiti ACAS e ai fornitori di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. Riguarda in particolare i velivoli a turbina con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri, nonché gli aeromobili non soggetti all’obbligo ma equipaggiati volontariamente con ACAS II. Sono esclusi i sistemi aeromobili senza pilota dal requisito di cui al punto AUR.ACAS.1005.
Modifica dei requisiti sui sistemi anticollisione di bordo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/343 della Commissione interviene sul quadro UE in materia di prevenzione delle collisioni in volo e di standard tecnici per i servizi aeronautici. La modifica recepisce l’evoluzione internazionale degli standard dell’annesso 10 della convenzione di Chicago, in particolare l’introduzione di ACAS Xa come alternativa ad ACAS II versione 7.1.
Ambito e finalità dell’intervento
L’atto modifica due regolamenti già vigenti: il regolamento (UE) n. 1332/2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, che disciplina i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e per la loro sorveglianza.
I considerando richiamano il quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e la necessità che le norme UE riflettano lo stato dell’arte, le migliori prassi e l’attuazione uniforme degli obblighi derivanti dalla convenzione di Chicago. La Commissione motiva quindi l’aggiornamento sia per consentire l’accesso nello spazio aereo del cielo unico europeo agli aeromobili dotati di ACAS Xa, sia per allineare i requisiti tecnici applicabili ai fornitori di servizi CNS agli ultimi emendamenti dell’annesso 10.
Modifica del regolamento (UE) n. 1332/2011
Il nuovo testo del punto AUR.ACAS.1005 sostituisce il precedente requisito di sola dotazione ACAS II versione 7.1 con un requisito alternativo: i velivoli a turbina interessati possono essere equipaggiati con ACAS II versione 7.1 oppure con ACAS Xa.
In particolare, il requisito riguarda:
- i velivoli aventi massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg;
- i velivoli autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.
Il regolamento conferma inoltre che:
- un aeromobile non soggetto all’obbligo ma dotato volontariamente di ACAS II deve disporre della versione 7.1 del software anticollisione oppure di ACAS Xa;
- il requisito non si applica ai sistemi aeromobili senza pilota.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373
L’articolo 2 aggiorna il rinvio tecnico contenuto nell’allegato VIII, punto CNS.TR.100, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. Il riferimento passa al volume IV dell’annesso 10 della convenzione di Chicago, quinta edizione, luglio 2014, comprensivo di tutti gli emendamenti fino al n. 91.
L’adeguamento rileva per i fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza, i quali devono dimostrare la conformità dei propri metodi di lavoro e delle proprie procedure operative agli standard internazionali richiamati, nei limiti di pertinenza per lo spazio aereo interessato.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per gli operatori aerei interessati, la modifica amplia l’assetto di conformità tecnica consentendo l’impiego di ACAS Xa in alternativa alla versione 7.1 di ACAS II, con effetti sul profilo di equipaggiamento e sulle verifiche di idoneità operativa. Per i soggetti che forniscono servizi CNS, l’aggiornamento dei riferimenti all’annesso 10 comporta l’allineamento delle procedure e dei metodi operativi agli standard internazionali più recenti richiamati dalla normativa UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento del requisito ACAS per i velivoli a turbina
Sostituisce il punto AUR.ACAS.1005 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1332/2011. I velivoli a turbina con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri devono essere equipaggiati con ACAS II dotato di software anticollisione versione 7.1 oppure con ACAS Xa.
Aeromobili equipaggiati volontariamente con ACAS II
Gli aeromobili non soggetti all’obbligo legale di dotazione, ma che montano ACAS II su base volontaria, devono disporre della versione 7.1 del software anticollisione oppure di ACAS Xa.
Esclusione dei sistemi aeromobili senza pilota
Il requisito del punto AUR.ACAS.1005 non si applica ai sistemi aeromobili senza pilota.
Aggiornamento dei riferimenti tecnici per i servizi CNS
Modifica l’allegato VIII, punto CNS.TR.100, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, sostituendo il riferimento tecnico al volume IV dell’annesso 10 della convenzione di Chicago con la quinta edizione di luglio 2014, comprensiva di tutti gli emendamenti fino al n. 91.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 feb 2025Regolamento (UE) 2025/313
- Regolamento · 17 feb 2025Regolamento (UE) 2025/314
- Regolamento · 17 feb 2025Regolamento (UE) 2025/316
- Regolamento · 17 feb 2025Regolamento (UE) 2025/361
- Regolamento · 18 feb 2025Regolamento (UE) 2025/428
- Regolamento · 18 feb 2025Regolamento (UE) 2025/370
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →