Cassazione Penale, Sentenza n. 37082/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che li aveva parzialmente riformati rispetto al primo grado. Le doglianze principali sono: 1) errata qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta delle scritture) anziché bancarotta semplice, deducendo che la presenza di una prima nota informatica rendeva ricostruibili i movimenti e quindi incompatibile il dolo richiesto per la fattispecie fraudolenta; critiche sia sull'elemento oggettivo (valore probatorio della prima nota, mancata valutazione dei registri IVA e della documentazione di supporto) sia sull'elemento soggettivo (contraddittorietà peraltro relativa all'uso della prima nota stessa e al fatto che annotazioni meno veritiere in dichiarazioni del 2008 non attengono al 2009). 2) vizio di motivazione sul rifiuto di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 219/2 LF, posto che in appello è avvenuto un consistente ridimensionamento delle posizioni. 3) violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 cpp) e mancanza di motivazione nella determinazione del reato più grave e delle pene accessorie, con contestata automatica correlazione tra pena principale e sanzioni accessorie (in particolare l'interdizione dai pubblici uffici).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in più parti inammissibile e complessivamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello che ha qualificato la vicenda come bancarotta fraudolenta documentale per la mancata corretta tenuta del libro giornale (periodo 2009), anche alla luce del principio per cui il reato sussiste quando la ricostruzione patrimoniale è resa difficile ed ostacolata se non con speciale diligenza. La Corte ha condiviso la valutazione che la prima nota informatica ha natura prodromica ed interna e non sostituisce il libro giornale obbligatorio; ha inoltre ritenuto legittima la comparazione tra attenuanti e aggravanti effettuata in appello. Quanto alle pene accessorie, la Corte ha respinto l'eccezione di automatismo, confermando la determinazione operata in relazione alla pena principale di tre anni e ritenendo irrilevante l'osservazione sulla misura dell'interdizione ove la correzione avrebbe arrecato pregiudizio all'imputato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2214 c.c.
Individua il libro giornale tra le scritture contabili obbligatorie per l'imprenditore commerciale: la Corte ha richiamato il carattere obbligatorio e la funzione giuridica del libro giornale rispetto alla prima nota interna
art. 2216 c.c.
Stabilisce che il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni d'impresa: la Corte lo ha citato per sottolineare la rilevanza formale del libro rispetto a documenti interni
art. 2215-bis c.c.
Consente la tenuta informatica delle scritture obbligatorie purché rese consultabili; la Corte ha distinto la prima nota informatica, non venendo ritenuta equivalente a scritture informatiche formalmente valide perché atto prodromico non reso agevolmente consultabile dall'imputato
art. 217/1 n.2 LF (bancarotta semplice)
Norma sulla bancarotta semplice richiamata in punto di possibile derubricazione: la Corte ha ritenuto invece integrata la bancarotta fraudolenta documentale, atteso il carattere ostacolante della tenuta anomala delle scritture
art. 219/2 LF
Aggravante per la commissione di più fatti di bancarotta: la Corte ha considerato legittimo il giudizio di equivalenza tra questa aggravante e le attenuanti generiche, senza vizio di motivazione
art. 62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudizio di comparazione sia discrezionale e correttamente motivato in appello
art. 132 e 133 c.p.
Principi guida per la determinazione della pena: la Corte ha fatto riferimento a tali parametri per giustificare la congruità della pena principale e delle accessorie
art. 597 cpp (comma 3 e 4)
Divieto di reformatio in pejus: la Corte ha ritenuto infondate le censure in ordine a presunte violazioni, anche perché la correzione prospettata dalla difesa non avrebbe giovato agli imputati
art. 28 c.p.
Interdizione dai pubblici uffici: la Corte ha esaminato la misura della pena accessoria e la sua coerenza con la pena principale, ritenendo corretta la determinazione operata in appello
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n.18 (conv. L. 24 aprile 2020, n.27)
Norma richiamata per ammettere la requisitoria scritta del Procuratore Generale in Cassazione; non incide sul merito della decisione
Massime di principio
- La mera esistenza di una "prima nota" o di appunti informatici interni non è automaticamente idonea a sostituire il libro giornale obbligatorio: solo le scritture obbligatorie, correttamente formate e rese consultabili, hanno la forza probatoria richiesta per escludere una bancarotta documentale fraudolenta
- Il reato di bancarotta fraudolenta documentale può sussistere non solo quando la ricostruzione patrimoniale è impossibile, ma anche quando è ostacolata e richiede agli organi fallimentari l'esercizio di particolare diligenza; la difficoltà di reperimento della documentazione è un elemento valutabile in senso sfavorevole all'imprenditore
- La valutazione della prevalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e viene sindacata dalla Cassazione solo se emerge un chiaro vizio di illogicità o arbitrarietà nella motivazione
- Errori formali nella determinazione delle pene accessorie devono essere esaminati alla luce dell'effetto pratico per l'imputato: correzioni che comportino un peggioramento non sono automaticamente imposte dal giudice di legittimità
- Le doglianze sull'elemento soggettivo (dolo) richiedono una valutazione coerente tra le parti della motivazione: tuttavia, se il giudice di merito raccorda le evidenze probatorie (anche extracontabili) mostrando come la condotta abbia ostacolato la ricostruzione patrimoniale, la derubricazione in semplice è difficile da ottenere in sede di legittimità
- In procedimenti fallimentari la disponibilità effettiva e l'accessibilità della documentazione agli organi della procedura sono fattori determinanti: documenti rinvenuti dal curatore in modo non agevole non valgono a favore dell'imprenditore se non provato che erano regolarmente tenuti e resi consultabili
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