Sentenza del 09/03/2015 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Determinazione automatica - Art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996 - Norma abrogata - Diverso ambito applicativo - Peculiarità azienda - Mercato di riferimento - Necessaria verifica - Criterio astratto di determinazione avviamento - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione automatica dell’avviamento effettuata dall’Ufficio mediante il criterio previsto dall’art. 2, comma 4, del d.P.R. 460/1996. Tale criterio non era applicabile perché la norma risultava abrogata e, comunque, riguardava una materia diversa, ossia l’accertamento con adesione. Inoltre, la determinazione non considerava le peculiarità concrete dell’azienda trasferita né le caratteristiche del mercato di riferimento.
La decisione
La determinazione dell’avviamento è stata ritenuta illegittima. Ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. 131/1986, il valore venale in comune commercio non può essere individuato mediante un criterio astratto, automatico e privo di adeguato riscontro concreto. Sebbene l’Amministrazione disponga di discrezionalità nella scelta dei criteri estimativi, deve motivare la valutazione sulla base delle caratteristiche dell’azienda e del mercato, facendo riferimento, almeno, a negozi comparabili, contemporanei e con caratteristiche analoghe, oppure ad altri elementi probatori idonei.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996
criterio astratto e automatico per la determinazione dell’avviamento
La norma non può essere utilizzata per determinare automaticamente l’avviamento ai fini dell’imposta di registro, sia perché abrogata sia perché riferita all’accertamento con adesione, materia diversa da quella oggetto della controversia.
valore venale in comune commercio
Il valore dell’azienda e dell’avviamento deve riflettere il valore venale effettivo, determinato attraverso un’analisi concreta e motivata, non mediante formule astratte o automatiche.
Massime di principio
- Nella valutazione dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione non può applicare automaticamente formule previste da norme abrogate o dettate per finalità diverse.
- La discrezionalità dell’Ufficio nella scelta del metodo estimativo non equivale a libertà arbitraria: la valutazione deve essere concreta, motivata e verificabile.
- Devono essere considerate le caratteristiche specifiche dell’azienda trasferita, la sua redditività, il settore e il mercato di riferimento.
- È necessario utilizzare, ove possibile, dati comparabili relativi a operazioni analoghe, contemporanee e con caratteristiche simili; in alternativa, l’Ufficio deve indicare altri elementi probatori attendibili.
- Un accertamento fondato esclusivamente su un criterio astratto, automatico o non pertinente può essere annullato per difetto di motivazione e di prova.
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