Cassazione Penale, Sentenza n. 16668/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduceva insufficienza della piattaforma indiziaria rispetto al capo relativo all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (illecito di stupefacenti) aggravato ex art. 416‑bis, contestando in particolare che la strumentazione e la sostanza sequestrate fossero detenute da Velotti per agevolare il clan nello spaccio e censurando la valutazione delle intercettazioni (la difesa ha citato specificamente la conversazione n. 52 del 15/05/2021 e contestato l'interpretazione del termine "ambasciata").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e aspecifico. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di plurimi elementi convergenti: dichiarazioni dei collaboratori Rosario Rolletta e Antonio Pipolo (che collegavano Velotti all'incasso e allo spaccio), conversazioni intercettate che lo collocavano in attività di spaccio con terzi (pp. 35-36 dell'ordinanza impugnata), la contabilità sequestrata il 26/02/2022 contenente il suo soprannome vicino a cifre riferibili allo spaccio, e il sequestro del 18/10/2021 di 86,10 g di marijuana e di un bilancino. La Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 416 bis.1 cod. pen.
Riferimento all'aggravante e all'impianto associativo di stampo mafioso: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari collettivi (collaboratori, intercettazioni, contabilità, sequestri) giustificassero la misura cautelare per reati aggravati dall'art. 416-bis.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Contestato reato di traffico/illecita detenzione di stupefacenti: la sentenza ritiene sufficienti gli indizi idonei a riferire a Velotti una stabile collaborazione nell'attività di spaccio.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato come riferimento normativo connesso alla materia degli stupefacenti (menzionato nell'epigrafe); non oggetto centrale del motivo di ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente (violazione di legge) e richiamata dalla Corte nell'analisi di legittimità; la Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, quindi non idoneo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese dovuta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto all'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che non sussistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità da parte del ricorrente, ma comunque conseguono le sanzioni pecuniarie previste.
Massime di principio
- Le censure generiche o aspecifiche contro la valutazione probatoria del giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorso in Cassazione deve indicare vizi di legittimità specifici e non una semplice diversa lettura dei fatti.
- Quando la misura cautelare si fonda su elementi convergenti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, contabilità, sequestri materiali), il giudice di legittimità è restio a sostituirne la valutazione, salvo manifesta illogicità o contraddizione palese nella motivazione.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è di regola questione di fatto rimessa al giudice di merito; per impugnare efficacemente tale valutazione occorre dimostrare errori logici o probatori chiari e documentati.
- Per contestare la rilevanza probatoria di cose sequestrate (es. strumenti, contabilità, droga) è necessario prospettare elementi concreti che ne inficino la pertinenza o la riconducibilità all'imputato (es. prova che gli oggetti appartenevano ad altri, vizi del sequestro, carenze nella catena di custodia).
- Le impugnative soltanto interpretative che offrono letture alternative dei medesimi elementi, senza indicare vizi procedurali o di motivazione, hanno scarse possibilità di successo in sede di legittimità.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi strategico valutare la concretezza e specificità dei motivi prima di proporre il ricorso.
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