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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34278/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il minorenne ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello penale per i minorenni di Napoli, che aveva confermato la condanna a quattro mesi di arresto ed euro 800 di ammenda per la contravvenzione di porto ingiustificato di un taglierino fuori dall'abitazione. In ricorso ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di valorizzare le sue spontanee ammissioni e confessione: egli aveva dichiarato di avere rubato l'autovettura su cui viaggiava, di avere utilizzato il taglierino in suo possesso, di averlo poi consegnato spontaneamente alla polizia e di essersi trattato di un gesto goliardico. Ha inoltre contestato il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione, ritenendo che la motivazione fosse solo apparente e non avesse considerato adeguatamente tali elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità e pericolosità del fatto, la significativa dimensione dell'arma/taglierino portato con sé, e la personalità negativa del ricorrente, già gravato da una pesante condanna definitiva, da proscioglimenti per non imputabilità e da altri procedimenti pendenti, nonostante la giovanissima età. Ha inoltre ritenuto non decisiva la dedotta confessione, poiché la polizia aveva verificato nell'immediatezza la natura furtiva dell'auto e il possesso del taglierino. In considerazione della minore età del ricorrente, la Corte ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., e ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110/1975

    "portato fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, un taglierino di cm. 23, con lama lunga cm. 9"

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per porto ingiustificato di un'arma/oggetto atto ad offendere o comunque pericoloso

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione e valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato richiamati per giustificare il diniego delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    regola sulle conseguenze economiche del rigetto o dell'inammissibilità del ricorso, non applicata al minorenne

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi del minore nel provvedimento diffuso

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice di merito esercita un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dall'imputato; è sufficiente fare riferimento agli elementi decisivi o comunque rilevanti, purché si confrontino le specifiche osservazioni difensive sul punto.
  • La confessione o le spontanee ammissioni non impongono automaticamente la concessione delle attenuanti generiche, se il giudice le ritiene non decisive alla luce del complessivo quadro fattuale e della personalità dell'imputato.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata dia conto in modo coerente delle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando gravità del fatto e precedenti penali o procedimenti pendenti.
  • Il minorenne ricorrente per cassazione non può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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