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Sentenza

Sentenza n. 410/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - della Determinazione del Coordinamento e Gestione SUAP n. 7655 del 12/09/2024 comunicata via pec alla ricorrente in pari data, a firma del responsabile del SUAP, con la quale è stata respinta la SCIA presentata in data 02/08/2023 dalla ricorrente per la variante al permesso di costruire n. 48/2007 per la rimodulazione dell’edificio principale del subambito Lips e il cambio di destinazione d'uso del piano primo dell'edificio secondario; - di tutti gli atti connessi e consequenziali, tra cui, segnatamente, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno del 10.09.2024.

Giustizia amministrativa202401966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione SUAP di esito negativo della conferenza di servizi e di rigetto della SCIA in variante a un permesso di costruire, unitamente al parere negativo tardivo della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria e proponente)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato una SCIA per la variante a un permesso di costruire relativo a due edifici con destinazione turistico-ricettiva e commerciale. Nel corso della conferenza di servizi asincrona convocata dal SUAP ai sensi dell’art. 14-bis l. 241/1990, la Soprintendenza aveva richiesto integrazioni documentali e aveva successivamente espresso un parere preliminare negativo. Dopo la presentazione delle osservazioni della società, il termine per le determinazioni finali delle amministrazioni era stato prorogato sino al 9 settembre 2024. Il parere negativo definitivo della Soprintendenza era però pervenuto il 10 settembre 2024, mentre il SUAP aveva adottato il 12 settembre 2024 la determinazione conclusiva negativa. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990, sostenendo che il decorso del termine perentorio avesse determinato l’assenso senza condizioni della Soprintendenza e che il successivo parere fosse inefficace. Gli ulteriori motivi censuravano le ragioni sostanziali del parere negativo, relative alla compatibilità storico-culturale e paesaggistica della variante e al suo minore inserimento nel contesto rispetto al progetto originario.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo che il termine assegnato alle amministrazioni nella conferenza di servizi asincrona fosse perentorio e che il suo inutile decorso producesse l’assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990. Il meccanismo si applica anche ai pareri della Soprintendenza, con il termine di novanta giorni previsto per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali. Poiché il termine finale era il 9 settembre 2024 e il parere negativo era pervenuto soltanto il 10 settembre, quest’ultimo doveva considerarsi inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990. La tardività non era superata né dalla circostanza che il parere fosse stato trasmesso il giorno successivo, né dal fatto che riprendesse argomentazioni già contenute nel precedente parere preliminare, poiché le osservazioni della parte privata producevano gli effetti previsti dall’art. 14-bis, comma 5, e imponevano una determinazione finale entro il termine. Soltanto un atto di autotutela avrebbe potuto rimuovere gli effetti dell’assenso formatosi. I restanti motivi sono stati assorbiti. Il TAR ha annullato la determinazione SUAP e ha ordinato al Comune di riadottare la determinazione conclusiva senza considerare il parere negativo tardivo della Soprintendenza, prendendo atto dell’assenso incondizionato formatosi sul progetto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14-bis, comma 2, lettera c), l. 241/1990

    termine per l’adozione delle determinazioni nella conferenza di servizi asincrona; per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali il termine è di novanta giorni

    Il termine assegnato alle amministrazioni convocate, incluso l’organo di tutela dei beni culturali, è perentorio.

  • art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990

    la mancata comunicazione della determinazione entro il termine [...] equivale ad assenso senza condizioni

    Il mancato invio della determinazione entro il termine perentorio determina l’assenso senza condizioni, applicabile anche al parere della Soprintendenza.

  • art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990

    la trasmissione alle amministrazioni convocate delle osservazioni della parte privata produce gli stessi effetti della comunicazione di cui al comma 2

    La presentazione delle osservazioni della parte privata riattiva la fase finale della conferenza e impone alle amministrazioni una determinazione conclusiva entro il termine previsto.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), [...] sono inefficaci

    Il parere adottato dopo la scadenza del termine è inefficace e non può incidere sull’assenso già formatosi; la rimozione di tale effetto richiede l’esercizio dell’autotutela.

  • art. 45 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale base del vincolo di tutela indiretta relativo agli immobili vicini ai resti dell’Opera di Porta Murata, ma il relativo profilo sostanziale non è stato esaminato per effetto dell’assorbimento.

Massime di principio

  • Nella conferenza di servizi asincrona, il termine assegnato alle amministrazioni per comunicare le proprie determinazioni è perentorio; il suo inutile decorso comporta, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990, la formazione dell’assenso senza condizioni.
  • Il meccanismo del silenzio-assenso endoprocedimentale previsto dall’art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990 si applica anche ai pareri delle Soprintendenze, fermo restando il termine di novanta giorni previsto per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali.
  • Il parere negativo della Soprintendenza adottato e comunicato dopo la scadenza del termine perentorio della conferenza di servizi è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990 e non può superare l’assenso già formatosi, anche se il ritardo è di un solo giorno o il contenuto del parere riproduce valutazioni precedentemente espresse.
  • Una determinazione tardiva può incidere sugli effetti del decorso del termine soltanto mediante un valido esercizio dell’autotutela; non è sufficiente la sua mera adozione o trasmissione nell’ambito della conferenza di servizi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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