Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: del provvedimento di archiviazione del 5.8.2025 (conosciuto da parte ricorrente in seguito al deposito da parte dell’amministrazione in data 24.11.2025 di memoria nell’ambito del giudizio relativo al ricorso-OMISSIS- dichiarato improcedibile) e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; nonché per il contestuale rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione per i casi di impossibilità alla stipula del contratto di soggiorno-lavoro; e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa.

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza relativa al nulla osta al lavoro subordinato, motivato dal disconoscimento della procedura da parte del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale, aveva chiesto alla Prefettura la convocazione delle parti per la formalizzazione della proposta di lavoro ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.l. n. 73/2022. Il soggetto indicato come datore di lavoro aveva tuttavia dichiarato di non conoscere il ricorrente, di non avere mai richiesto o autorizzato la procedura e di disconoscere il documento di identità e l'intera pratica. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva quindi archiviato l'istanza. Il ricorrente ha impugnato l'archiviazione deducendo: violazione della tutela dell'affidamento nei confronti del datore di lavoro e della pubblica amministrazione; difetto o omissione di istruttoria; violazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della l. n. 241/1990; violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990; erronea valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha recepito l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel contesto dell'art. 42 del d.l. n. 73/2022, presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e validamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore. Esso non spetta invece quando, come nella fattispecie, il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se la mancata instaurazione dipenda da circostanze estranee alla volontà dello straniero. L'affidamento eventualmente maturato non rende illegittima l'archiviazione in assenza dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro; eventuali pretese risarcitorie verso il soggetto che avrebbe richiesto il nulla osta restano, se ne ricorrono i presupposti, proponibili davanti al giudice civile. È stata esclusa la sussistenza di un difetto di istruttoria, poiché ulteriori accertamenti non avrebbero potuto condurre al rilascio del permesso richiesto. L'amministrazione non era tenuta a ponderare l'interesse pubblico e quello privato, trattandosi di attività vincolata e mancando il presupposto sostanziale. La mancata comunicazione dell'archiviazione non ha conservato rilevanza, poiché il ricorrente ne ha acquisito conoscenza nel precedente giudizio sul silenzio e l'ha tempestivamente impugnata. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, non trattandosi di provvedimento discrezionale. Respinte, infine, la pretesa al rilascio ex lege del permesso per attesa occupazione e la domanda risarcitoria. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 4, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    La convocazione delle parti e la formalizzazione del contratto di soggiorno non consentono il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il rapporto di lavoro non sia mai stato effettivamente instaurato.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto infondata la censura senza ravvisare un vizio invalidante dell'archiviazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato i presupposti per censurare il provvedimento di archiviazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha condotto all'annullamento del provvedimento nel caso concreto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non era necessario, secondo il TAR, perché l'archiviazione costituiva esito di attività vincolata e non discrezionale.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta nel contesto del rigetto della domanda principale; il TAR ha inoltre richiamato la possibile proponibilità davanti al giudice civile di pretese contro il soggetto che avrebbe richiesto il nulla osta.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nella disciplina applicata ai procedimenti derivanti dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022, presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro validamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non spetta quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se la mancata conclusione dipenda da fatti estranei alla volontà dello straniero.
  • L'eventuale affidamento dello straniero sull'esistenza di un nulla osta al lavoro non può sostituire il requisito dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro né rende illegittima l'archiviazione adottata in assenza di tale presupposto.
  • Quando l'amministrazione esercita un'attività vincolata e manca il presupposto legale per il rilascio del titolo richiesto, non sussiste un obbligo di ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato né un obbligo di svolgere ulteriori accertamenti privi di concreta utilità ai fini decisori.
  • La conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell'interessato e la sua successiva tempestiva impugnazione possono rendere priva di concreta rilevanza la mancata comunicazione formale dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.