Sentenza n. 7659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02250/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 2250/2024 che aveva annullato cartelle di pagamento per il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2014/2015
Esito
Favorevole al resistente (destinatari delle cartelle)
Prevale il privato
La controversia
Agea ha impugnato la sentenza deducendo: l’inammissibilità del ricorso di primo grado perché collettivo e cumulativo; l’erroneità della mancata sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze del TAR Lazio che avevano annullato i titoli impositivi; l’impossibilità di ritenere illegittima l’imputazione del prelievo sulla base di giurisprudenza della Corte di giustizia non riferita alla campagna 2014/2015. Avepa, con appello incidentale, ha dedotto a sua volta l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, l’autonomia della lista di prelievo di Agea rispetto alle proprie intimazioni di pagamento e la violazione del giudicato formatosi su queste ultime. Gli appellati hanno eccepito l’improcedibilità degli appelli per carenza di interesse, in seguito all’annullamento definitivo dei titoli impositivi, e hanno riproposto i motivi assorbiti. Nel corso del giudizio è emerso che le sentenze del Consiglio di Stato n. 9135/2025 e n. 3415/2026 avevano reso definitivi gli annullamenti dei titoli posti a fondamento delle cartelle.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili sia l’appello principale di Agea sia l’appello incidentale di Avepa, nonché i motivi riproposti dagli appellati. L’annullamento definitivo dei titoli impositivi presupposti determina la caducazione automatica delle cartelle; di conseguenza, nessuna parte potrebbe conseguire un’utilità dallo scrutinio delle censure di merito o delle eccezioni processuali, compresa l’eventuale inammissibilità del ricorso di primo grado e la dedotta violazione del giudicato sulle intimazioni. Le spese del grado sono state compensate.
Massime di principio
- L’annullamento definitivo dell’atto presupposto da cui dipendono cartelle di pagamento ne comporta la caducazione automatica e fa venir meno l’interesse alla decisione sui ricorsi diretti contro tali cartelle.
- Quando la caducazione dell’atto impugnato elimina ogni utilità conseguibile dalla decisione, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse anche le censure processuali e i motivi riproposti dalle parti, se il loro esame non può incidere sull’inefficacia sostanziale già prodottasi.
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