Sentenza del 09/02/2018 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Crediti infragruppo - Compensazione - Garanzia - Mancato versamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzo di un credito IVA del gruppo, riportato a nuovo, per compensare l'eccedenza di debito di un'altra società appartenente al medesimo gruppo. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la garanzia della società o dell'ente controllante non fosse necessaria, in particolare perché il credito era originariamente proprio del gruppo e non era stato contestato dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Per utilizzare in compensazione un credito IVA infragruppo è necessaria la garanzia della società o dell'ente controllante, indipendentemente dall'origine del credito e dal fatto che esso non sia stato contestato. La garanzia costituisce un requisito necessario per la compensazione; pertanto, in sua assenza, il mancato versamento dell'importo dovuto entro il termine di legge configura un'omissione sanzionabile.
Norme richiamate
Disciplina IVA infragruppo e garanzia per la compensazione dei crediti
La garanzia della società o dell'ente controllante è un requisito formale e sostanziale per l'utilizzo del credito IVA infragruppo riportato a nuovo in compensazione di debiti di altre società del gruppo.
Massime di principio
- Nelle compensazioni IVA infragruppo, la garanzia richiesta dalla normativa deve essere prestata anche quando il credito è stato originariamente maturato dalla stessa società o dal gruppo e non è stato contestato.
- L'assenza della garanzia non è una mera irregolarità formale: impedisce l'utilizzo legittimo del credito in compensazione.
- Se il credito viene utilizzato senza la garanzia necessaria, il mancato pagamento del debito IVA entro il termine previsto può essere trattato come omesso versamento e sanzionato.
- La verifica preventiva degli adempimenti documentali e delle garanzie è essenziale prima di effettuare compensazioni di crediti IVA tra società appartenenti allo stesso gruppo.
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