Cassazione Civile, Ordinanza n. 10578/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 32078/2022 il soggetto beneficiario delle spese del giudizio di legittimità fosse indicato nell'Erario, e non nel fallimento. Trattandosi di un errore materiale, la rettifica è stata effettuata senza riapertura del merito della controversia principale.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione, la parte istante ha rilevato che nel dispositivo dell'ordinanza n. 32078/2022 le spese del giudizio di legittimità erano state poste a carico della parte soccombente in favore del fallimento controricorrente, invece che in favore dell'Erario. Ciò perché il fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha quindi verificato che si trattasse di un mero errore materiale nel dispositivo e che la correzione fosse necessaria per indicare correttamente il soggetto beneficiario della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento giudiziale può essere corretto quando risulti evidente la divergenza tra volontà decisoria e sua formulazione testuale.
- Se una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese processuali va effettuata in favore dell'Erario e non della parte ammessa al beneficio.
- La procedura di correzione dell'errore materiale consente di rettificare il provvedimento senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già resa.
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