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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e condannato l’amministrazione all’attribuzione di complessivi € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all’amministrazione il 6 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, per gli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, con condanna al riconoscimento di complessivi € 2.500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. L’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito della somma dovuta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che il giudicato risultava comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché l’amministrazione non aveva eseguito la pronuncia, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo oggetto della condanna. Ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongono alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, attribuita nel caso concreto in forza del giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente di procedere all’esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione è idonea ai fini esecutivi; a seguito della modifica normativa richiamata, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali ai fini della loro efficacia esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato è stato utilizzato per comprovare la definitività della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione è idonea a porre l’amministrazione nella condizione di adempiere e, secondo la disciplina richiamata, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese le operazioni di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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