Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 674/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento di aggiudicazione adottato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data17.04.2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto a favore del RTI composto da E+S Air S.r.l., Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l. (estremi del provvedimento sconosciuti); - nota prot. SN_2024_11_101240 del 17 aprile 2025, avente ad oggetto "Gara d'appalto SN_2024_11_101240 per: "Wet Lease elicotteri e servizio di VIGILANZA AEREA, di LEAK DETECTION e di LIDAR della rete metanodotti da eseguirsi su tutto il territorio nazionale", con cui SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione a favore del RTI composto da E+S Air S.r.l., Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l.; - nota prot. SN_2024_11_101240 del 5 giugno 2025, avente ad oggetto "Gara d'appalto SN_2024_11_101240 per: "Wet Lease elicotteri e servizio di VIGILANZA AEREA, di LEAK DETECTION e di LIDAR della rete metanodotti da eseguirsi su tutto il territorio nazionale", con cui SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato l'avvenuta stipula del contratto di appalto del RTI composto da E+S Air S.r.l., Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l.; - valutazione tecnica delle offerte del 3.03.2025, con cui sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti; - all'occorrenza, dell'art. 2.6 dell'Annex Tecnico; - ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra SNAM Rete Gas S.p.A. e l'ATI E+S Air S.r.l., Eli-company S.r.l. e Ariane S.r.l., con espressa istanza di subentrare nel contratto e nella sua esecuzione.

Giustizia amministrativa202502089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione e successiva stipula del contratto per il servizio di wet lease elicotteri, vigilanza aerea, leak detection e lidar della rete nazionale di metanodotti, nonché valutazione tecnica dell'offerta della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha dedotto un unico articolato motivo relativo all'erronea attribuzione di zero punti per il criterio tecnico n. 1, relativo alla flotta di elicotteri, disciplinato dall'art. 2.6 dell'Annex Tecnico. In primo luogo, ha sostenuto che la lex specialis imponesse soltanto una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo di proprietà o disponibilità degli elicotteri e dei dati richiesti, senza prevedere l'immediata allegazione dei libretti di immatricolazione, dei certificati o dei contratti comprovanti tale disponibilità. In subordine, ha dedotto che avrebbero dovuto essere comunque valutati i cinque elicotteri indicati quali requisiti minimi di partecipazione. Il Collegio ha preliminarmente ritenuto superata la prova di resistenza, poiché la ricorrente avrebbe potuto conseguire un risultato utile sia considerando l'intera flotta dichiarata sia considerando almeno i cinque velivoli minimi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha interpretato l'art. 2.6 dell'Annex Tecnico nel senso che esso richiedeva una dichiarazione sostitutiva contenente la chiara indicazione del titolo di proprietà o disponibilità di ciascun elicottero, dei dati identificativi e dell'assenza di vincoli all'impiego, ma non imponeva l'immediata allegazione della documentazione probatoria. Il termine "evidenza" è stato ritenuto generico e riferito al contenuto della dichiarazione, non alla produzione di documenti ulteriori. La lex specialis prevedeva espressamente obblighi di allegazione documentale per altri criteri, come quello relativo al team di piloti, sicché l'assenza di analoga previsione per la flotta impediva di introdurre un onere documentale non chiaramente stabilito. La dichiarazione sostitutiva non esonerava, tuttavia, la concorrente dalla successiva verifica della veridicità e dell'effettivo possesso della disponibilità dichiarata, verificabile anche nel corso della procedura. Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione e la relativa comunicazione, disponendo la rinnovazione parziale della gara mediante corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente secondo la formula matematica prevista dalla lex specialis, ferma la verifica della veridicità delle dichiarazioni. La rinnovazione può essere effettuata dalla medesima commissione, trattandosi di criterio tabellare privo di discrezionalità. Quanto al contratto già stipulato, il giudice ha differito e subordinato gli effetti della declaratoria di inefficacia all'esito delle nuove valutazioni e all'eventuale adozione di un'aggiudicazione favorevole alla ricorrente, facendo salve le prestazioni già eseguite. La domanda di risarcimento in forma specifica è stata dichiarata improcedibile allo stato, poiché dipendente dall'esito della riedizione della gara. SNAM e la mandataria del RTI aggiudicatario sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 3.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    dichiarazione redatta su carta intestata ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al DPR 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva può assolvere all'onere dichiarativo senza necessità di allegare immediatamente i documenti comprovanti il titolo di proprietà o disponibilità, salva la successiva verifica della veridicità.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia valorizza l'autonomia decisionale della stazione appaltante, orientandola al perseguimento del miglior risultato nel rispetto della legalità.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Le regole di gara devono essere interpretate privilegiando il risultato sostanziale e la migliore offerta, evitando letture meramente formalistiche non imposte dalla lex specialis.

  • art. 99 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante conserva il potere di chiedere, anche nel corso della procedura, i documenti complementari necessari a verificare le dichiarazioni relative agli elementi dell'offerta.

  • art. 121 c.p.a.

    La disciplina della grave violazione non è stata ritenuta applicabile, con conseguente applicazione dell'art. 122 c.p.a. alla sorte del contratto.

  • art. 122 c.p.a.

    fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto

    Il giudice può modulare temporalmente e condizionare gli effetti dell'inefficacia del contratto, tenendo conto dell'esito della rinnovazione della gara, della possibilità di subentro e delle prestazioni già eseguite.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente di coordinare la sorte del contratto con l'obbligo di rinnovazione della procedura, modulando gli effetti conformativi della pronuncia.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede una dichiarazione sostitutiva relativa alla proprietà o disponibilità dei mezzi destinati all'esecuzione e non prevede espressamente l'allegazione dei documenti comprovanti tale situazione, non è legittimo attribuire il punteggio premiale subordinandolo alla produzione documentale immediata.
  • L'espressione "evidenza" contenuta in una clausola di gara può essere riferita alla chiara indicazione, nella dichiarazione sostitutiva, del titolo giuridico e dei dati identificativi del bene; non può essere interpretata come imposizione di un ulteriore onere documentale se tale obbligo non emerge in modo chiaro dalla lex specialis.
  • La semplificazione dichiarativa non elimina l'obbligo sostanziale di possedere il requisito al momento della partecipazione né il potere della stazione appaltante di verificarne successivamente la veridicità; consente soltanto di differire la comprova documentale.
  • Le clausole di gara relative all'attribuzione di punteggi premiali devono essere interpretate secondo il principio del risultato, privilegiando la sostanza sulla forma e senza introdurre oneri documentali non espressamente previsti, soprattutto quando la lex specialis li prevede invece in modo esplicito per altri criteri.
  • Quando l'annullamento dell'aggiudicazione impone la rinnovazione parziale della valutazione e non consente di stabilire immediatamente il nuovo aggiudicatario, il giudice può differire e subordinare l'inefficacia del contratto all'esito della riedizione della gara e a un'eventuale aggiudicazione favorevole al ricorrente, salvaguardando le prestazioni già eseguite.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.