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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20614/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva dichiarato prescritto il loro credito e aveva annullato l’iscrizione ipotecaria iscritta su due immobili nel 2018. Essi sostenevano che, essendo intervenuti nella procedura esecutiva promossa nel 2006 contro Benito Cinì (in forza di titoli esecutivi del 1999 e del 2003), l’intervento aveva prodotto un effetto interruttivo permanente della prescrizione fino all’approvazione del progetto di riparto (12 gennaio 2017). Perciò il loro diritto non si sarebbe prescritto e l’iscrizione ipotecaria del 2018 era legittima. Inoltre deducevano la carenza di legittimazione ad agire della Urso, perché chiamata all’eredità di Benito e non necessariamente accettante di quella successione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza il secondo motivo relativo alla presunta mancata decisione della Corte d’appello sulla legittimazione della Urso, e comunque ha statuìto che la Urso, quale chiamata all’eredità, è legittimata ai sensi dell’art. 460 c.c. a proporre domande volte alla conservazione del patrimonio ereditario. Il primo motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato che l’intervento di un creditore nella procedura esecutiva determina effetto interruttivo permanente della prescrizione e che tale effetto non deve essere automaticamente fatto cessare, con conversione in effetto istantaneo, se la procedura si estingue parzialmente per mancata rinnovazione della trascrizione su alcuni beni. In particolare, quando il pignoramento riguardava più beni e la procedura ha avuto esito utile almeno rispetto ad alcuni beni (con approvazione di un piano di riparto parziale), l’intervenuto conserva l’effetto interruttivo permanente e il suo diritto non si è prescritto. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al primo motivo e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    L'atto di intervento nella procedura esecutiva è equiparato a una domanda proposta in giudizio e interrompe la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso, sospendendo il corso fino all'approvazione del progetto di riparto.

  • art. 2945 c.c.

    Distinzione tra effetto interruttivo permanente e istantaneo: l'effetto interruttivo permanente si protrae finché dura la procedura esecutiva, mentre in caso di estinzione per cause imputabili a inerzia del creditore procedente l'effetto può essere soltanto istantaneo.

  • art. 460 c.c.

    La persona chiamata all'eredità è legittimata a proporre le azioni necessarie alla conservazione del patrimonio ereditario (es. domanda di cancellazione di iscrizioni ipotecarie), anche prima di aver accettato l'eredità.

  • art. 2830 c.c.

    Norma richiamata dalla resistente per censurare l'iscrizione ipotecaria; la Corte non ha ritenuto decisiva la contestazione fondata su questo articolo rispetto alla questione principale della prescrizione.

  • art. 2668-ter c.c.

    Norma richiamata in giurisprudenza per le ipotesi di decadenza del vincolo del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione; la Corte ha distinto gli effetti a seconda che l'inerzia sia imputabile al procedente o riguardi la procedura solo parzialmente.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Riferimento all'ordinanza incidentale resa in primo grado: la Corte d’appello aveva riformato l'ordinanza ex art. 702-ter, decisione poi oggetto di ricorso in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che individua i motivi di cassazione invocati (violazione di norme di diritto e motivazione).

  • art. 81 c.p.c. e art. 100 c.p.c.

    Richiamate dai ricorrenti in relazione agli oneri probatori e alla produzione documentale; la Corte ha ritenuto il motivo sul punto inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • art. 479 e ss. c.c.

    Norme sul procedimento di divisione ereditaria richiamate in relazione alle questioni sulla successione e sulle accettazioni; comunque non decisive per la pronuncia sulla prescrizione.

  • art. 629, 630, 631 c.p.c.

    Richiamati come esempi di estinzione tipica della procedura esecutiva riconducibile a comportamenti del ceto creditorio; la giurisprudenza associa la perdita dell’effetto interruttivo nei casi di estinzione tipica imputabile al procedente.

Massime di principio

  • L'intervento del creditore nella procedura esecutiva interrompe la prescrizione in modo permanente: tale effetto perdura fino alla conclusione utile della procedura esecutiva (anche se la conclusione è parziale e riguarda almeno un bene pignorato).
  • La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento può determinare la perdita dell'effetto interruttivo permanente se l'estinzione della procedura è imputabile all'inerzia del procedente; tuttavia non è corretto estendere automaticamente questa conseguenza all'intervenuto, che può giovarsi dell'attività del procedente e non è onerato di vigilare individualmente sull'intera procedura.
  • Se il pignoramento cade su più beni e la procedura ha avuto esito utile rispetto anche a un solo bene (con riparto parziale), l'intervento è considerato efficace e mantiene l'effetto interruttivo permanente per l'intervenuto; in tali casi il credito dell'intervenuto non si considera prescritto.
  • La persona chiamata all'eredità ha legittimazione ad agire per la tutela del patrimonio ereditario (art. 460 c.c.) anche prima dell'accettazione dell'eredità, per chiedere la cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli.
  • Prassi prudente: pur non gravando in via generale sull'intervenuto l'onere di rinnovare trascrizioni effettuate dal procedente, è consigliabile per i creditori monitorare lo stato della procedura esecutiva e adottare misure conservative (es. iscrizione ipotecaria su altri beni del debitore) per non vanificare la tutela del proprio credito.

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