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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07664/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento di euro 137.942,90, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, quale corrispettivo per impianti elettrici realizzati presso un edificio di proprietà della committente. La committente propose opposizione deducendo l'avvenuto pagamento del dovuto e l'assenza di autorizzazione delle varianti in corso d'opera; formulò inoltre domanda riconvenzionale di restituzione di euro 10.000,00 e di risarcimento danni per asseriti vizi delle opere. Il Tribunale accolse parzialmente l'opposizione, revocò il decreto e condannò al pagamento di euro 94.100,00, rigettando le riconvenzionali; la Corte d'appello confermò. In cassazione la società committente propose quattro motivi: omessa pronuncia su due motivi di appello e violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 1659 e 1661 c.c. e delle norme sulla prova scritta delle varianti; omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sulle varianti in rapporto alla distinzione tra comparti edilizi; violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla consulenza tecnica d'ufficio per l'asserita natura esplorativa della CTU. Prima della decisione, però, la ricorrente rinunciò al ricorso e la controricorrente aderì alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione da parte della ricorrente e della relativa adesione da parte della controricorrente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza regolazione delle spese. Ha altresì escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione dell'intervenuta rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 4 e 5; primo comma, n. 3

    individua i vizi denunciabili in cassazione dai diversi motivi, ma la Corte non entra nel merito per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo.

  • art. 1659 c.c.

    richiamato in tema di varianti dell'appalto e relativa disciplina probatoria.

  • art. 1661 c.c.

    richiamato in tema di varianti in corso d'opera e loro autorizzazione.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato, in alternativa all'art. 2725 c.c., per la forma richiesta alle pattuizioni relative alle varianti.

  • art. 2725 c.c.

    richiamato, in alternativa all'art. 1350 c.c., in tema di prova delle pattuizioni relative alle varianti.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici invocate sul tema delle varianti autorizzate.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici invocate sul tema delle varianti autorizzate.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come norme sulla disponibilità e valutazione delle prove, dedotte come violate nel giudizio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, contestato in relazione alla CTU e ai vizi dell'opera.

  • artt. 61, 191 e 192 c.p.c.

    richiamati in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, contestata come esplorativa.

  • art. 390 c.p.c.

    norma applicata, insieme all'art. 391 c.p.c., per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    norma applicata, insieme all'art. 390 c.p.c., per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato per effetto della rinuncia.

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato per gli interessi di mora riconosciuti nel decreto ingiuntivo e nella sentenza di merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non vi è regolazione delle spese del giudizio di cassazione, salvo diversa disciplina applicabile non ricorrente nel caso esaminato.
  • La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso, anche se articolati su vizi di omessa pronuncia, violazione di legge o erronea valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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