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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14361/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società in liquidazione per il recupero dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2011, con sanzioni e interessi, emersa da controllo automatizzato della dichiarazione. La società impugnava parzialmente la cartella chiedendo lo sgravio dell'IVA relativa a operazioni ad esigibilità differita e dell'IVA su operazioni attive non incassate. L'Amministrazione eccepiva, già nei gradi di merito, la tardività del ricorso introduttivo sostenendo che la cartella fosse stata notificata il 7 settembre 2015, e non il 14 settembre 2015 come dedotto dalla contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. a) e b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 139 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non perfezionata la notificazione per mancanza di prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, nonostante la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario. Con secondo motivo, subordinato, censurava la statuizione di merito sull'IVA ad esigibilità differita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che, nella notificazione eseguita da messo comunale o speciale ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa richiesta dalla norma è una raccomandata semplice e non una raccomandata con avviso di ricevimento. Di conseguenza, la mancata prova dell'A/R non incide sul perfezionamento della notificazione. Poiché era pacifica la consegna della cartella il 7 settembre 2015 e il ricorso del contribuente era stato notificato il 13 novembre 2015, il termine di 60 giorni risultava spirato e il ricorso originario era inammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio, con decisione nel merito di inammissibilità del ricorso introduttivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La società resistente è stata condannata alle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. a) e b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973

    Per la notificazione degli atti tributari eseguita da messo comunale o speciale, se la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice; non è richiesto l'avviso di ricevimento della raccomandata.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del perfezionamento della notificazione quando l'atto non è consegnato direttamente al destinatario.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il termine per proporre ricorso avverso la cartella decorre dalla data di perfezionamento della notificazione; nel caso concreto, dalla data di consegna dell'atto.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata per il controllo automatizzato della dichiarazione IVA da cui è emerso il recupero d'imposta.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata per il controllo automatizzato della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e, nel caso, per il recupero conseguente.

  • art. 7 d.l. n. 185 del 2008

    Richiamato dalla contribuente in relazione al regime dell'IVA ad esigibilità differita.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti tributari eseguita da messo comunale o speciale, la raccomandata informativa prevista quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario deve essere solo spedita: la prova dell'avviso di ricevimento non è necessaria ai fini del perfezionamento della notifica.
  • Se la notificazione della cartella di pagamento risulta avvenuta in una data certa, il termine decadenziale per impugnarla decorre da quella data; il ricorso notificato oltre il termine di legge è inammissibile.
  • Quando la questione sulla tempestività del ricorso è decisiva e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'originario ricorso.
  • L'assenza di prova di adempimenti non prescritti dalla disciplina applicabile non può essere valorizzata per ritenere invalida o non perfezionata la notificazione e per spostare il dies a quo del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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