Cassazione Penale, Sentenza n. 34174/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/04/2024 che aveva revocato l'indulto concesso a Pellizzieri (27/04/2007) ritenendo operativa la revoca per la condanna a cinque anni di reclusione per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n.309/1990. Il ricorrente contestava la valutazione del giudice dell'esecuzione, sostenendo che la pena di cinque anni e quattro mesi era il risultato di due condanne in continuazione: una pena di cinque anni (ridotta per il rito abbreviato) relativa a un reato commesso a partire dal 2012/2014 e una pena di quattro mesi relativa a un reato commesso dal 2009. Ai sensi della legge n.241/2006 la revoca dell'indulto è prevista solo se, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge (01/08/2006), il beneficiario abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni; pertanto andava considerata la singola pena riferita al reato commesso nel periodo rilevante, non la pena complessiva.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha rilevato che la sentenza irrevocabile irrogava pene distinte per due reati in continuazione e che la pena significativa di cinque anni è stata inflitta per un reato commesso a partire dal 2012/2014 (quindi oltre il termine dei cinque anni dalla legge 241/2006), mentre per il reato commesso entro il periodo rilevante la pena inflitta, dopo le riduzioni, è stata di soli quattro mesi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della revoca dell'indulto, deve considerarsi la pena inflitta per ciascun reato (e, se applicabile, quella ridotta per il rito abbreviato) e non la pena complessiva. Dunque la condanna per il reato temporalmente rilevante non raggiunge il minimo di due anni richiesto dalla legge e l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio; è stata disposta comunicazione al Procuratore generale di Bari.
Norme richiamate
legge n.241 del 31/07/2006
La revoca dell'indulto opera solo se il beneficiario commette, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per cui riceva condanna a pena detentiva non inferiore a due anni; ai fini della verifica occorre considerare la pena inflitta per ciascun reato, dopo eventuali diminuzioni (es. rito abbreviato), e non la pena complessiva risultante dall'unificazione per continuazione.
d.P.R. n.309/1990
Indicano i reati per i quali il ricorrente è stato condannato; la decisione analizza le singole condanne irrogate per tali reati ai fini della revoca dell'indulto.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1, n. 48591 del 04/10/2019, Rv. 277887
Principio secondo cui, ai fini della revoca dell'indulto ex art. 1, comma 3, legge 241/2006, nel caso di reati unificati per continuazione la pena rilevante è quella inflitta per ciascun reato (e, se proceduto con rito abbreviato, la pena finale dopo la diminuzione), non la pena complessiva.
Massime di principio
- Per verificare la sussistenza del presupposto per la revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n.241/2006, va considerata la pena inflitta per ciascun singolo reato (e, se applicabile, quella risultante dopo la diminuzione prevista per il rito abbreviato), non la pena complessiva risultante dall'unificazione per continuazione.
- Se la pena di almeno due anni è stata inflitta per un reato commesso oltre il termine temporale rilevante (oltre i cinque anni dall'entrata in vigore della legge), essa non può giustificare la revoca dell'indulto per fatti commessi nel periodo rilevante.
- In caso di discrepanze tra il dispositivo e la motivazione della sentenza irrevocabile, la motivazione può chiarire la temporalità e la ripartizione delle pene e deve essere presa in considerazione per valutare l'operatività della revoca.
- La prova della sussistenza del requisito temporale e della misura minima della pena grava sulla parte che chiede la revoca: occorre dimostrare che, entro il termine previsto dalla legge, il beneficiario abbia riportato una condanna specifica non inferiore a due anni per il singolo reato.
- Quando per i reati si procede con il rito abbreviato, la pena da considerare ai fini della revoca è quella finale determinata dopo la diminuzione prevista dal rito.
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