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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11264/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Trucco impugnava la sentenza della Corte d'appello per nullità processuali: (1) violazione del termine per comparire di giorni quaranta previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. (notificazione del decreto di citazione per l'udienza del 1 luglio 2025 avvenuta il 18 giugno 2025, quindi tardiva) e (2) mancata celebrazione dell'udienza pubblica nonostante la tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale entro il termine di quindici giorni dalla notifica (art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.), con conseguente svolgimento del processo in forma cartolare non partecipata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il termine dei 40 giorni introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, alla fattispecie (appello proposto il 19/09/2024). Ha qualificato la violazione del termine a comparire come nullità di regime intermedio (relativa all'intervento dell'imputato) che doveva essere tempestivamente eccepita (ed è stata eccepita nei termini). Ha inoltre ritenuto che la mancata celebrazione dell'udienza pubblica, pur essendo stata tempestivamente richiesta la trattazione orale, integri nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui era stato condannato il ricorrente; la sentenza impugnata rideterminava la pena ai sensi di questa fattispecie.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata quale presidio formale per censurare la nullità della sentenza per violazione di legge processuale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini per rilevare o eccepire le nullità procedurali e alla necessità di tempestività nell'eccezione.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiama il termine entro il quale devono essere eccepiti i vizi processuali (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado) per le nullità di regime intermedio.

  • art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce la possibilità di trattazione cartolare e il termine di quindici giorni entro il quale il difensore può richiedere la trattazione orale; la Corte ha ritenuto che la richiesta tempestiva imponeva la celebrazione dell'udienza e la sua mancata celebrazione determina nullità assoluta se il processo è poi trattato in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede il termine per comparire (quaranta giorni) nei giudizi di appello; la Corte ha affermato la sua applicabilità agli atti di impugnazione proposti dal 1/7/2024 e ha qualificato la sua violazione come nullità di regime intermedio suscettibile di eccezione tempestiva.

  • art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma di riforma che ha introdotto il termine dei 40 giorni per comparire in appello; la Corte ha confermato che tale disciplina si applica agli appelli proposti dal 1/7/2024 e dunque al caso di specie (appello 19/9/2024).

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta per i vizi di tal specie; la Corte ha ritenuto che la mancata celebrazione dell'udienza pubblica richiesta dal difensore determini una nullità assoluta e insanabile.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato nella decisione come riferimento al termine per comparire (il testo della sentenza indica violazione del termine fissato dall'art. 603, comma 3); la Corte ha comunque valorizzato il principio del termine di comparizione di 40 giorni (come disciplinato da art. 601 comma 3 e dalla riforma).

Massime di principio

  • Se l'appello è stato proposto a partire dal 1/7/2024, al giudizio d'appello si applica il termine di comparizione di 40 giorni introdotto dal d.lgs. 150/2022; la sua violazione integra una nullità di regime intermedio relativa alla partecipazione dell'imputato e va eccepita tempestivamente (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado).
  • Se il difensore richiede tempestivamente la trattazione orale entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 598-bis, comma 2, e l'udienza non viene comunque celebrata ma il giudizio prosegue in forma cartolare non partecipata, si configura una nullità assoluta (art. 179, comma 1) che è insanabile e causa l'annullamento della decisione.
  • In presenza congiunta di violazione del termine a comparire (nullità di regime intermedio) e di mancata celebrazione dell'udienza richiesta (nullità assoluta), l'annullamento è la conseguenza più probabile: il ricorrente deve aver eccepito tempestivamente il vizio per ottenere tutela.
  • Per tutelare i diritti difensivi, l'imputato o il difensore devono eccepire immediatamente via PEC/atto la tardiva notificazione del decreto di fissazione e la richiesta di trattazione orale entro i rispettivi termini; conservare traccia della trasmissione è essenziale come prova della tempestività.
  • Differenziare sempre tra nullità 'intermedie/relative' (che possono essere sanate se non tempestivamente eccepite) e nullità 'assolute' (insanabili): la qualificazione del vizio condiziona la possibilità di ottenere l'annullamento della decisione e le conseguenze processuali.

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