Sentenza del 28/01/2015 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TERMINI - Avviso accertamento - Termine ordinario - Rilevanza penale dei fatti - Emissione dell'avviso successivamente alla scadenza - Raddoppio dei termini per l'accertamento - Mancata allegazione della notizia di reato all'avviso di accertamento - Presentazione della notizia di reato in epoca successiva - Illegittimità del raddoppio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il raddoppio dei termini fosse illegittimo perché l'avviso era stato emesso dopo la scadenza del termine ordinario, la notizia di reato non era stata allegata all'atto e risultava presentata solo successivamente. Contestava quindi l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p. e, conseguentemente, per il raddoppio dei termini.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il raddoppio dei termini opera quando, sulla base degli elementi disponibili, risultano integrati i presupposti che impongono al pubblico ufficiale di presentare denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Il giudice tributario deve effettuare una prognosi postuma, verificando se il pubblico ufficiale conoscesse un fatto storico che, anche con valutazione approssimativa e secondo le sue qualifiche, apparisse penalmente rilevante. Non è necessario che il pubblico ufficiale valuti preventivamente l'eventuale esistenza di cause di non punibilità. Inoltre, i presupposti del raddoppio non devono necessariamente risultare dalla denuncia né quest'ultima deve essere allegata all'avviso: possono essere ricavati anche dalla motivazione dell'accertamento. Il raddoppio è stato quindi ritenuto legittimo.
Norme richiamate
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
L'obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale acquisisce notizia di un fatto che, anche sulla base di una valutazione sommaria, presenta gli elementi di un possibile reato. Non occorre che siano già certe la responsabilità penale o l'assenza di cause di non punibilità.
Normativa tributaria sul raddoppio dei termini per l'accertamento
Il raddoppio dei termini è legittimo quando i fatti riscontrati rendono configurabile l'obbligo di denuncia penale. La legittimità può essere verificata dal giudice anche sulla base della motivazione dell'avviso di accertamento, senza necessità di allegare la denuncia o di dimostrare che essa sia stata presentata prima dell'emissione dell'atto.
Massime di principio
- La mera emissione dell'avviso oltre il termine ordinario non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: occorre verificare se ricorrevano i presupposti per il raddoppio dei termini.
- Per il raddoppio è sufficiente che i fatti conosciuti dall'Amministrazione apparissero astrattamente penalmente rilevanti; non è necessario che il reato sia stato definitivamente accertato.
- La denuncia penale non deve necessariamente essere allegata all'avviso di accertamento e può anche essere presentata successivamente, purché i presupposti oggettivi dell'obbligo di denuncia esistessero già.
- Il giudice tributario può ricostruire la sussistenza dei presupposti del raddoppio esaminando la motivazione dell'avviso e gli elementi fattuali raccolti dall'Amministrazione.
- La valutazione richiesta riguarda l'esistenza di una possibile notizia di reato al momento rilevante, non la certezza della responsabilità penale né la verifica anticipata di eventuali cause di non punibilità.
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