Sentenza del 19/04/2017 n. 9848 - Corte di Cassazione
IVA -Ritardati o omessi versamenti d'imposta - Deposito fiscale virtuale- Diritto alla detrazione di imposta - Principio di neutralità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato cinque avvisi di contestazione di sanzioni emessi per la mancata immissione fisica delle merci importate nel deposito fiscale, pur essendo le operazioni registrate contabilmente. Ha sostenuto che l'immissione potesse avvenire anche in forma virtuale, mediante la sola registrazione, e che la mancata introduzione fisica non potesse comportare automaticamente il pagamento dell'IVA all'importazione, la perdita del diritto alla detrazione e l'applicazione delle sanzioni. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia e vizi degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi preliminari relativi all'omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse implicitamente deciso le eccezioni, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al difetto del requisito soggettivo di punibilità. Ha invece accolto i motivi riguardanti la disciplina del deposito fiscale virtuale: in assenza di frode, la mancata immissione fisica costituisce un requisito formale e non può comportare la perdita del diritto alla detrazione IVA, in ossequio al principio di neutralità dell'imposta. Lo Stato può comunque sanzionare la violazione dell'obbligo di introduzione fisica, purché la sanzione sia proporzionata e non renda inutile il diritto alla detrazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per rideterminare la sanzione secondo tali principi.
Norme richiamate
Art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
"immissione nel deposito fiscale" e "estrazione" della merce
La norma disciplina il deposito fiscale e la sospensione del pagamento dei dazi e delle imposte interne fino all'estrazione delle merci. La mancata introduzione fisica può costituire una violazione sanzionabile, ma non determina automaticamente la perdita della detrazione IVA in assenza di frode.
Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
"ritardati o omessi versamenti d'imposta"
In mancanza di una specifica sanzione, può essere applicata la sanzione prevista per i ritardati o omessi versamenti, purché risulti appropriata e proporzionata alla gravità della violazione e alle sue conseguenze.
Art. 112 del codice di procedura civile
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, decidendo il merito in senso incompatibile con un'eccezione preliminare, l'abbia implicitamente rigettata.
Art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, del codice di procedura civile
La Corte ha distinto tra omessa pronuncia, denunciabile ai sensi del numero 4, e erronea interpretazione delle norme sulla non punibilità, che avrebbe dovuto essere dedotta come violazione di legge ai sensi del numero 3.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dell'assenza dei presupposti per il pagamento, da parte della contribuente, dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di deposito fiscale virtuale, la mancata movimentazione fisica della merce è una violazione formale che, in assenza di frode e di effettiva evasione, non può da sola comportare la perdita del diritto alla detrazione IVA.
- Il principio di neutralità dell'IVA prevale su meri formalismi: il diritto alla detrazione non può essere negato quando gli obblighi sostanziali risultano rispettati e l'operazione è reale e documentata.
- L'amministrazione può comunque applicare una sanzione per la mancata introduzione fisica delle merci nel deposito, ma la sanzione deve essere proporzionata alla violazione e non può equivalere, di fatto, alla negazione della detrazione.
- In assenza di una sanzione specifica, può trovare applicazione la sanzione per ritardato o omesso versamento prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, previa verifica della sua adeguatezza nel caso concreto.
- La presenza di frode, abuso o effettiva perdita di gettito può modificare l'esito: in tali ipotesi la tutela del diritto alla detrazione può essere esclusa, purché l'amministrazione dimostri gli elementi che giustificano il diniego.
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